La Cassazione è intervenuta in materia di cartelle Equitalia notificate all’indirizzo sbagliato rispetto a quello segnalato alle Poste dal contribuente. I giudici della Commissione Tributaria di Perugia hanno stabilito che l’errore del postino non è opponibile ad Equitalia o all’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che la notifica delle cartelle Equitalia fatta al vecchio indirizzo è da considerarsi comunque valida ai fini fiscali.
Seguimi di Poste Italiane: responsabilità per indirizzo sbagliato
Il ricorrente nel cado specifico aveva usufruito del servizio Seguimi di Poste Italiane che serve proprio per aggiornare i dati di domiciliazione.
Si tratta di un servizio a pagamento che impone al postino di consegnare tutta la posta al nuovo indirizzo segnalato (anche all’estero eventualmente) benché sulla busta sia ancora indicato il vecchio. La sentenza ha ribadito che il rapporto tra utente e Poste Italiane è indipendente da quello con il Fisco e che il primo non viene richiamato dalle norme tributarie e quindi non è opponibile al Fisco. Il contribuente nel caso di specie quindi non può fare altro che rivalersi contro Poste Italiane per il disservizio e l’inadempimento contrattuale ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del dannoqualora previsto e non può opporre la mancata notifica delle cartelle Equitalia.