Hai delle cartelle in scadenza ma ti trovi all’estero, devi effettuare puntualmente il pagamento altrimenti decadi dalla rateazione in essere o dal pagamento in unica soluzione.
Ebbene, noi di investire oggi ti diciamo come è possibile pagare le tue cartelle dall’estero senza incorrere in sanzioni.
Ad ogni modo, fino al 31 dicembre 2020, sono sospesi i pagamenti di tutte le cartelle, anche quelle per le quali è già in essere un piano di rateazione.
Tale previsione è stata inserita nell’ultimo decreto legge riscossione.
Il pagamento della cartelle: tempistiche e rateazione
Una volta ricevuta una cartella esattoriale, il contribuente, a partire dalla data di notifica:
- ha 60 giorni,
- per effettuare il pagamento.
Tuttavia, è possibile richiedere una rateazione degli importi dovuti.
Difatti, la rateazione della cartelle esattoriali può avvenire secondo dei piani di rateazione ordinari o straordinari.
I piani ordinari arrivano fino a 72 rate; tuttavia, laddove il contribuente non è in grado di far fronte al debito in 72 rate, è possibile richiedere una rateazione straordinaria che arriva fino a 120 rate (grave e comprovata situazione di difficoltà).
Per accedere alla rateazione straordinaria è necessario rispettare requisiti di cui al decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013.
Innanzitutto, è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario (Fonte portale A.D.E.R.). Ebbene, tale condizione si verifica laddove:
- l’importo della rata ordinaria è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare,
- risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
Fino al 31 dicembre 2020( Decreto Legge n. 129/2020), per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per le richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2020, si decade:
- nel caso di mancato pagamento di dieci rate,
- anche non consecutive.
Invece delle cinque rate ordinariamente previste.
Si ricorda che, fino alla stessa data, in considerazione dell’emergenza covid-19, l’Agente della riscossione non può notificare nuove cartelle. Fino a tale data, è altresì sospesa l’attivazione di nuove procedure cautelari ed esecutive, quali fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche ecc.
A tal proposito, sulla sospensione delle cartelle, l’Agenzia delle entrate-riscossione ha rilasciato nuove FAQ.
Cartelle esattoriali: modalità di pagamento
Come riportato sul sito dell’Agenzia delle entrate,la cartella di pagamento notificata contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati RAV. Tali bollettini possono essere utilizzati soltanto se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.
In caso contrario, è necessario l’aggiornamento dell’importo. Dunque, in questo caso il contribuente può recarsi anche presso lo sportello dell’Agenzia delle entrate-riscossione, al fine di aggiornare l’importo da versare.
I pagamenti possono essere effettuati:
- online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/) con carta di credito emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i tabaccai convenzionati con banca ITB, Sisal e Lottomatica;
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione che li ha emessi.
Cartelle esattoriali: come pagarle se ti trovi all’estero?
Detto ciò, particolari indicazioni sono previste per colui che si trova l’estero e deve effettuare il pagamento della cartelle esattoriali in scadenza o di una rata del piano di dilazione.
Ebbene, in tali casi, si può effettuare il pagamento dall’estero:
- online sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione inserendo i dati del bollettino RAV allegato alla cartella/avviso (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/);
- tramite home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico sul conto corrente bancario intestato all’Agente della riscossione.
In tale ultimo caso, il contribuente deve indicare il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.
Naturalmente per fare il bonifico hai bisogno del codice IBAN.
A tal proposito, è previsto un apposito elenco dei codici Iban da utilizzare.
Dunque è possibile pagare le cartelle esattoriali dall’estero.
Inoltre, il contribuente può pagare, anche parzialmente, la cartella di pagamento relativa a per imposte erariali e oneri accessori (compresi compenso e spese dovute all’Agente della riscossione), mediante compensandole con i crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò, bisogna utilizzare il modello “F24 Accise” (codice tributo RUOL).