Il termine di pagamento delle cartelle esattoriali entro 150 giorni dalla notifica riguarda anche i debiti per il bollo auto.
Il maggiori termini di pagamento sono stati introdotti dal decreto fiscale approvato due settimane fa.
I nuovi termini di pagamento delle cartelle esattoriali
IL D.L. 146/2021, c.d decreto fiscale, non ha solo prorogato il termine di pagamento delle rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Infatti, è intervenuto anche sui termini di pagamento delle cartelle esattoriali. Per un determinato periodo, i contribuenti destinatari di cartelle esattoriali avranno più tempo per effettuare il pagamento.
Nello specifico, come ribadito nelle FAQ dell’Agente della riscossione Il “Decreto Fiscale” (DL n. 146/2021) ha stabilito che:
- per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021,
- viene prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora.
Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
La novità riguarda anche il bollo auto
I maggiori termini di pagamento si applicano anche alle cartelle esattoriali bollo auto.
Attenzione, trascorsi 150gg dalla notifica:
- cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
- potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.
Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022, viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.
Nessuna modifica riguarda i termini per proporre ricorso avverso la cartella.
Altresì, rimangono invariati i termini di prescrizione del bollo auto.
Il bollo auto si prescrive trascorsi tre anni.
Nello specifico, l’art.5 del D.L. 953/1982 dispone che:
L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalita’ si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Se nel frattempo non viene notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Ad esempio, può essere considerato tale, l’intimazione di pagamento, il preavviso di fermo o atre misure cautelari ed esecutive.