Dal 1° aprile 2022, saranno ripristinati i vecchi termini di pagamento delle cartelle esattoriali. Infatti, si ritorna al termine di 60 giorni dalla notifica della cartella.
Termine che in precedenza era stato portato a 180 giorni, dapprima dal D.L. 146/2021, c.d. decreto fiscale, per le
cartelle esattoriali notificate tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021 e poi dalla Legge di bilancio 2022, per quelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
I precedenti interventi del decreto fiscale e della Legge di bilancio 2022
Il D.L. 146/2021, c.d.
Lo spostamento del termine non comporta l’applicazione di interessi di mora. Inoltre prima del decorso dei 180 giorni, l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Dunque, trascorsi 180gg dalla notifica:
- cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
- potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.
Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).
Riprendendo l’intervento del decreto discale, con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, il maggior termine di pagamento, entro 180 giorni dalla notifica anziché entro 60 giorni, è esteso anche alle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022.
Pertanto, per le notifiche effettuate nel periodo sopra citato, l’ordinario termine di 60 giorni riportato nella cartella di pagamento è da intendersi esteso a 180 giorni. Indicazione ribadita con apposito avviso dell’Agenzia delle entrate-riscossione.
Dal 1° aprile termini di pagamento ridotti
In base a quanto detto finora, per le cartelle esattoriali notificate dal 1° aprile in avanti, si ritorna ai vecchi termini di pagamento.
Dunque, trascorsi 60 giorni dalla notifica:
- cominceranno a maturare anche gli interessi di mora, dovuti a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento;
- potrà avere luogo l’esecuzione forzata, ex art.50 del DPR 602/73.
Rimangono invariati i termini per proporre ricorso avverso la cartella (art.21 del D.Lgs 546/1992).