Con sentenza n. 1652/2020 la Corte di Cassazione ha confermato il termine di prescrizione di 5 anni per le cartelle esattoriali relative a crediti previdenziali Inps e Inail. L’Agenzia delle Entrate non ha 10 anni dunque ma 5 per esigere il pagamento.
Prescrizione cartelle esattoriale: termine per richiedere il pagamento
La spiegazione degli ermellini all’applicazione del termine di 5 anni invece che 10 trova fondamento nel fatto che la cartella di pagamento non impugnata contenente un importo legato ad un credito previdenziale non può acquisire efficacia di giudicato, essendo questa una prerogativa dei titoli giudiziali e non anche degli atti amministrativi.
Termine di 5 anni per la prescrizione delle cartelle esattoriali anche per chi ha aderito alla rottamazione ter
L’ordinanza n. 1824/2020 ha altresì specificato che il termine di prescrizione di 5 anni riguarda anche i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata nota come “rottamazione-ter”. Questa possibilità infatti non incide sulla natura del credito.
Cartelle esattoriali: quando vale il termine di 10 anni per la prescrizione
Ferme le due ipotesi di cui sopra, quindi, resta un solo caso in cui il termine a disposizione per esigere il credito è confermato a 10 anni, ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato.
Il riferimento per questa classificazione di casistiche è alle sentenza n. 23397/2016 in ordine alla quale si può concludere che:
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della i. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
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