Alla data del 30 settembre, chi in precedenza ha rateizzato il pagamento di una cartella esattoriale deve pagare tutte le rate sospese durante l’emergenza Covid-19. Tuttavia c’è la possibilità di non versare tutte le rate scadute mantenendo in essere il piano di dilazione.
Ciò è possibile grazie ad una norma del decreto Ristori.
La ripresa dell’attività di riscossione dal 1° settembre
A partire dal 1° settembre riprende appieno l’attività dell’Agente di riscossione Ex Equitalia. Dopo il periodo di sospensione che è durato dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
La ripresa dell’attività di riscossione è stata ufficializzata con apposito comunicato stampa dell’Agente della riscossione.
Riprende la notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti della riscossione, accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle entrate, avvisi di addebito Inps affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione. Ripartono anche le procedure cautelari ed esecutive quali fermo amministrativo, ipoteche, pignoramenti, ecc. I pagamenti sospesi fino al 31 agosto devono essere effettuati entro il 30 settembre.
Cartelle esattoriali e altri atti scaduti prima dell’8 marzo 2020
In base alle indicazioni riportate sul sopra citato comunicato stampa, sulla base dell’ultima proroga di cui al decreto Sostegni-bis, per ciò che concerne il pagamento di cartelle e avvisi già scaduti prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”), il contribuente dovrà:
- procedere con il tempestivo versamento delle somme dovute o
- richiedere e ottenere un provvedimento di rateizzazione per evitare l’avvio delle procedure di recupero.
Su tale ultimo punto, è importante sapere che per le rateazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha elevato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda. Infatti, per le rateazioni ordinarie ossia fino a 72 rate non sarà necessario presentare l’ISEE.
Per gli atti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2021 (mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione).
Cartelle esattoriali: la ripresa dei pagamenti per chi ha rateizzato il debito
Per coloro che avevano rateizzato la cartella esattoriale ( o anche avviso di addebito o accertamenti esecutivi), il pagamento delle rate in scadenza dall’8 marzo 2020 (21 febbraio per i comuni della “zona rossa”) al 31 agosto 2021 deve essere effettuato entro il 30 settembre 2021. Versando almeno un numero di rate sufficiente a evitare la decadenza degli stessi, fissata in dieci rate anche non consecutive dal Decreto Ristori (DL n. 137/2020). In tal modo si prende tempo e si evita di pagare tutto in unica soluzione.
Mantengono invece l’originaria data di pagamento le rate con scadenza successiva al 31 agosto 2021.