In questi giorni si sente tanto parlare di nuova sanatoria cartelle di pagamento anche per il 2023. Tornano a farsi leggere termini come “condono cartelle” oppure “saldo e stralcio” oppure ancora “rottamazione cartelle”. I cittadini sono ansiosi e, al contempo, felici come i bambini davanti alla calza della befana mentre aspettano di scoprire i tanto attesi doni e dolcetti. E dolce sarà l’epilogo di questa attesa se le cose andranno come tutti sperano e come il nuovo Governo ventila ormai da più giorni.
Ma quali sono le differenze? Parlare di condono è la stessa cosa di dire saldo e stralcio?
La questione torna di attualità in virtù del fatto che il governo Meloni, nella legge di bilancio 2023, potrebbe prevedere nuove edizioni di queste forme di beneficio.
Diciamo subito che rottamazione cartelle e saldo e stralcio non sono la stessa cosa. Inoltre, con i termini “condono cartelle esattoriali”, in genere si tende a identificare entrambe le cose, quindi, si potrebbe far confusione.
Cos’è la rottamazione cartelle di pagamento
Con la parola rottamazione cartelle, si identifica la c.d. definizione agevolata dei carichi pendenti verso l’Agenzia Entrata Riscossione.
In sostanza, il legislatore prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Sono state previste diverse edizioni, l’ultima è la rottamazione-ter, in favore di tutti coloro aventi uno o più debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Il decreto Sostegni-ter (come convertito in legge n. 25 del 2022) ne ha consentito anche la riammissione alla rottamazione-ter, prevedendo che:
- per le rate delle cartelle di pagamento in scadenza nel 2022 e non pagate alle loro scadenze, non si decade dalla rottamazione ter se il pagamento è fatto entro il 30 novembre 2022. Tale data, tuttavia, può slittare al 5 dicembre grazie all’applicazione dei 5 giorni di tolleranza previsti dall’art 3 comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018
- per le rate 2020, il pagamento era considerato tempestivo, se effettuato integralmente entro la data del 30 aprile 2022 (data che poi è finita al 9 maggio in applicazione dei giorni di tolleranza)
- per le rate 2021, il pagamento era considerato tempestivo, se effettuato integralmente entro la data del 31 luglio 2022 (che in applicazione dei giorni idi tolleranza è finita all’8 agosto).
Il mancato pagamento entro le citate scadenze ha comporta la decadenza del beneficio della sanatoria cartelle.
Il saldo e stralcio
Il “Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento consiste, invece, in una riduzione (in tutto o in parte) delle somme dovute, per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica. Riguarda solo le persone fisiche e attualmente, è riferito esclusivamente ad alcune tipologie di debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
In pratica il legislatore, lo dice la parola stessa, prevede la possibilità che il debito sia “stralciato” (quindi annullato) in tutto o in parte. Se annullato solo in parte bisognerà pagare solo la restante parte (saldo).
Il governo Meloni potrebbe decidere nella nuova edizione 2023, un saldo e stralcio che preveda un annullamento totale per debiti fino a 1.000 euro. Mentre per debiti oltre 1.000 euro e fino a 3.000 euro si parla di uno stralcio dell’80% ed un saldo del 20%. Quindi, ad esempio una cartella di 3.000 euro verrebbe stralciata per 2.400 euro e saldata solo per 600 euro.
A differenza della rottamazione poi per avere il saldo e stralcio occorre versare in una situazione di difficoltà economica (comprovata, ad esempio, dall’ISEE).
Ad ogni modo per sapere se ci saranno nuove sanatorie cartelle e per quali importi bisognerà aspettare la legge di bilancio 2023.