Casa a mare o in montagna. Il superbonus per la 2° casa, istruzioni Agenzia delle entrate

Le persone fisiche possono beneficiare del superbonus su un numero massimo di due unità immobiliari
3 anni fa
1 minuto di lettura
Lavori 110: esempio pratico di costi massimi che il tecnico può asseverare
Lavori 110: esempio pratico di costi massimi che il tecnico può asseverare

Per le persone fisiche, il superbonus spetta per massimo due unita’ immobiliari. Si pensi alla situazione in cui, il contribuente intenda beneficiare del  superbonus sia per la casa in cui vive abitualmente sia per quella situata in una località di mare o montagna.

E’ possibile beneficare del superbonus per “prima” e “seconda casa”? Ecco quello che c’è da sapere.

Superbonus 110 per condòmini e persone fisiche

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, al comma 10 dispone che:

le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita’ immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Tale limitazione non riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

La previsione in parola è stata oggetto di diverse interpretazione da parte degli addetti ai lavori.

La difficoltà stava nel leggere correttamente situazioni in cui vi erano uno o più immobili in comproprietà o riconducibili ad un unico proprietario.

Superbonus. Il limite delle due unità immobiliari

Proprio su tale ultimo passaggio, c’è stato un importante chiarimento nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze.

Nello specifico, considerato il limite delle due unità immobiliari, è stato chiarito che:

  • la predetta limitazione delle due unità immobiliari non è correlata agli immobili oggetto degli interventi,
  • bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.

Da qui, nel caso di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus 110% con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.

Tuttavia, l’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus 110%, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Dunque, il 2° comproprietario se decidesse di prendersi carico di tutte le spese (o optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito) potrebbe beneficiare del superbonus, sistemando l’intero immobile.

Naturalmente, tali complicazioni vengono meno laddove il contribuente ha beneficiato del superbonus per la riqualificazione energetica di un solo immobile. In tale caso,  lo stesso potrà fruire del Superbonus 110% con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un secondo immobile.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo precedente

Quota 102: la simulazione che ti dice quanto perdi ogni mese per anticipare l’uscita

bonus 300 euro
Articolo seguente

Bonus internet imprese 2022. Ecco a chi spetta e quanto vale