Per le persone fisiche, il superbonus spetta per massimo due unita’ immobiliari. Si pensi alla situazione in cui, il contribuente intenda beneficiare del superbonus sia per la casa in cui vive abitualmente sia per quella situata in una località di mare o montagna.
E’ possibile beneficare del superbonus per “prima” e “seconda casa”? Ecco quello che c’è da sapere.
Superbonus 110 per condòmini e persone fisiche
L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, al comma 10 dispone che:
le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita’ immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Tale limitazione non riguarda gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
La previsione in parola è stata oggetto di diverse interpretazione da parte degli addetti ai lavori.
La difficoltà stava nel leggere correttamente situazioni in cui vi erano uno o più immobili in comproprietà o riconducibili ad un unico proprietario.
Superbonus. Il limite delle due unità immobiliari
Proprio su tale ultimo passaggio, c’è stato un importante chiarimento nel corso di un’interrogazione parlamentare in Commissione Finanze.
Nello specifico, considerato il limite delle due unità immobiliari, è stato chiarito che:
- la predetta limitazione delle due unità immobiliari non è correlata agli immobili oggetto degli interventi,
- bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione.
Da qui, nel caso di un soggetto che ha già utilizzato l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus 110% con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento.
Tuttavia, l’altro comproprietario potrà fruire del Superbonus 110%, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari.
Fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Dunque, il 2° comproprietario se decidesse di prendersi carico di tutte le spese (o optando per lo sconto in fattura o per la cessione del credito) potrebbe beneficiare del superbonus, sistemando l’intero immobile.
Naturalmente, tali complicazioni vengono meno laddove il contribuente ha beneficiato del superbonus per la riqualificazione energetica di un solo immobile. In tale caso, lo stesso potrà fruire del Superbonus 110% con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un secondo immobile.