“Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e nemmeno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giudizio e dato con amore”, affermava Franz Kafka. Ricevere dei regali, a prescindere che siano grandi o piccoli, fa sempre piacere. Chi d’altronde non ama le sorprese e sapere che qualcuno ha pensato a noi per un dono?
Non si può negare, però, che alcuni regali siano più graditi di altri. Basti pensare a un immobile donato dai genitori al proprio figlio. Un regalo indubbiamente importante, che permette al soggetto beneficiario di avere un buon punto da cui partire per prendere in mano la propria vita e diventare adulto.
Oltre all’aspetto prettamente sentimentale e pratico, però, si deve fare i conti con la burocrazia. Quest’ultima, d’altronde, si “intromette” in tutte le operazioni che hanno una certa rilevanza dal punto di vista economico, come può essere appunto la cessione di un immobile. In particolare è bene sapere come fare ad intestare un immobile ad un’altra persona e soprattutto chi deve pagare le tasse. Ecco come funziona.
Casa, chi paga l’Imu dopo la donazione?
Innanzitutto per intestare la proprietà di una casa a un’altra persona è necessario rivolgersi a un notaio per l’atto di donazione. Le spese per lo svolgimento di tale operazione sono a carico del donatario, ovvero del beneficiario dell’immobile. Chi deve pagare invece l’Imu? Ebbene, nel momento stesso in cui una persona decide di donare un immobile si registra il trasferimento della proprietà dello stesso e cambia il soggetto passivo dell’imposta.
In seguito alla donazione, infatti, a dover pagare l’Imu, così come le altre imposte sulla casa, non è più il donante, bensì il donatario. Questo a patto che con la donazione venga trasferita la piena proprietà del bene. Non mancano comunque le eccezioni. Ne è un chiaro esempio la donazione con trasferimento della solo la nuda proprietà, riservandosi il diritto d’usufrutto.
Imposta municipale propria: casi di esenzione
A seconda che la donazione preveda il trasferimento della piena o della nuda proprietà, quindi, cambia il soggetto che deve pagare l’Imu. Nel primo caso è il donatario, mentre nel secondo caso a dover mettere mano al portafoglio è il donante. Entrambi, comunque, possono beneficiare in determinati casi dell’esenzione dal pagamento dell’Imu. In particolare, come sottolineato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
“L’IMU per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso)”. Entrando nei dettagli “L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.
Se il donatario o donante ha fissato la sua dimora abituale e residenza presso l’immobile oggetto di donazione, quindi, non deve pagare l’Imu. Se invece, ad esempio, il donante – usufruttuario decide di dare in affitto la casa su cui ha l’usufrutto deve versare l’Imu. In tale circostanza, infatti, viene meno il requisito della dimora abituale, necessario per beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Imposta Municipale Propria.