I bonus edilizi continuano a subire la loro evoluzione (negativa). Con la fine del superbonus 110% (dal 2024 passa al 70%) e con le ultime misure restrittive messe in campo nel bonus barriere architettoniche 75% (decreto-legge n. 212/2023), molti si trovano con lavori iniziati per un bonus ma non più ammessi. Questi, dunque, si chiedono se in corso d’opera possono cambiare bonus casa.
Si pensi al caso, ad esempio, di un soggetto che aveva iniziato lavori per il rifacimento del bagno di casa per adattarlo alle esigenze del figlio disabile.
Il contribuente in questione, per le spese 2024 può cambiare il bonus casa barriere 75% in bonus ristrutturazione 50% ordinario?
Bonus casa finalizzati alla disabilità
Volendo soffermarci proprio sul caso del bonus barriere architettoniche 75%, si tratta di un beneficio fiscale introdotto con spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 a fronte di lavori finalizzati all’abbattimento/eliminazione barriere architettoniche.
Per la stessa tipologia di spese, il legislatore già prevedeva anche il bonus ristrutturazione 50%. I due benefici si differenziano non solo nella modalità di godimento (5 quote annuali per il 75% e 10 quote annuali per il 50%) ma anche nei limiti di spesa ammessi e nei requisiti. Per il bonus 75% è necessario che i lavori rispettino i requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
I due bonus sono alternativi tra loro e non cumulabili. Nel senso che se per quelle spese si sceglie il bonus 75% per quelle stesse spese non si può avere anche il bonus 50% e così viceversa.
I lavori ammessi al 75% prima e dopo l’ultimo decreto
Con riferimento al 75%, l’Agenzia Entrate nei chiarimenti sui bonus edilizi (Circolare n. 17/E del 2023) aveva indicato un elenco esemplificativo dei lavori ammessi. Si trattava, ad esempio (purché rispettati i requisiti tecnici di cui al sopra richiamato decreto) di
- sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
- rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
- rifacimento di scale e ascensori;
- inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
L’ultimo decreto decreto bonus edilizi (art. 3 decreto-legge n. 212/2023) ha sancito che dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, invece, il legislatore ha stabilito espressamente che al 75% sono ammessi solo i lavori aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Cambiare bonus casa, il passaggio dal 75% al 50%
Chi, dunque, ad esempio, ha iniziato il rifacimento del bagno per avere il 75%, si ritrova nella situazione in cui
- per spese sostenute prima del 30 dicembre 2023 può avere il 75%;
- per quelle che sosterrà dopo il 30 dicembre 2023 non potrà avere il 75%.
Per queste ultime resta, comunque, la possibilità di cambiare bonus casa ripiegando sulla detrazione 50%.
In tal caso, è importante poter distinguere esattamente quali sono le spese che finiscono nel 75% e quelle che finiscono nel 50%. Ciò lo si può fare nelle fatture di spesa e nel bonifico di pagamento indicando la rispettiva causale (il riferimento normativo). Inoltre, è anche importante che sia verificato il rispetto dei limiti di spesa dei due bonus edilizi. Altra cosa importante da ricordare è che, dal 30 dicembre 2023, cambiano anche le modalità di pagamento per il bonus barriere 75%.
Riassumendo…
- cambiare bonus casa in corso d’opera è possibile
- è importante tenere distinte le tipologie di spese e il momento del pagamento
- è anche necessario prestare attenzione a non superare i limiti di spesa previsti.