Quando si può chiederei la revoca dell’assegnazione della casa coniugale
La revoca della casa coniugale può avvenire solo quando ci sono particolari presupposti:
- i figli smettano di convivere stabilmente con il genitore assegnatario dell’immobile;
- quando i figli raggiungono l’autosufficienza economica.
In questo ultimo caso l’assegnazione deve quindi essere revocata quando il figlio maggiorenne lascia la casa coniugale.
Il Giudice in questo caso potrebbe decidere di aumentare l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge più debole (sentenza Cassazione n. 10222 del 28.04.2010).
L’articolo 337-sexies codice civile ha previsto la revoca dell’assegnazione delle casa coniugale nel caso in cui:
- la madre decida di andare a vivere dai genitori;
- nel caso in cui la moglie sia costretta a cambiare città per motivi di lavoro;
- nel caso in cui la moglie si allontani dalla casa coniugale per convivere stabilmente con un’altra persona;
- nel caso il coniuge assegnatario della casa coniugale si risposi.
Con la sentenza n. 14348/2012, la Cassazione ha chiarito, che si può revocare l’assegnazione della casa coniugale in caso in cui il coniuge non vi abiti più abitualmente, sempre che l’altro coniuge lo riesca a dimostrare e che sia una situazione costante e nel tempo. Il Giudice dovrà accertare che tale misura non contrasti con l’interesse dei figli.