Ci ha scritto una lettrice per una consulenza sull’assegnazione della casa coniugale di proprietà del marito o dei suoceri. Al momento di avviare la separazione, l’uomo avrebbe chiesto a lei e alla figlia di 10 anni di lasciare l’abitazione perché “appartiene” a suo padre. Non abbiamo riferimenti dall’email per capire se con questo verbo ci si riferisce al fatto che è intestata al suocero o se da quest’ultimo è stata donata al figlio ma si tratta comunque di un’abitazione familiare.
Quando due coniugi si separano non di rado è proprio la casa coniugale il bene più conteso. Diciamo da subito che, in caso di figli minorenni o disabili e di affidamento esclusivo ad uno dei due, l’esito delle decisioni del giudice è piuttosto scontato. Ma la casistica può essere ben più complessa. Cerchiamo di analizzare alcune possibili ipotesi.
Separazione e assegnazione della casa di proprietà del marito: con e senza figli minorenni
Anche se l’affidamento è congiunto, nella casa coniugale ha diritto a restare il coniuge che vive con i figli minorenni (o disabili non autosufficienti). Questo finché non si risposa almeno o finché i figli non raggiungono la maggiore età. Ciò a meno che i due ex coniugi non trovino un accordo diverso.
Casa del suocero: se il figlio divorzia resta alla moglie?
Un caso apparentemente diverso potrebbe sembrare quello in cui la coppia viveva nella casa di proprietà del suocero. L’ex moglie deve lasciarla? La giurisprudenza in realtà ha equiparato la condizione di chi vive nella casa dei genitori data in comodato per la conduzione della vita familiare. E la legge non impone per il comodato la forma scritta. Gli effetti del comodato sono quelli di un prestito a titolo gratuito.
Ma fino a quando permane il diritto? Se il mandato ha una scadenza allora al sopraggiungere di questo termine l’abitazione va restituita. Se, invece, si tratta di comodato precario, ovvero quello verbale, il diritto resta in essere fin tanto che sussistono le condizioni che lo hanno giustificato. In realtà i suoceri potrebbero richiedere l’immobile ma solo se intervengono motivazioni di urgenza che andranno comprovate.
Le fattispecie appena descritte valgono non solamente per le coppie sposate, ma anche per quelle conviventi di fatto.
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