Chi deve pagare l’IMU nel caso di casa ereditata? Il quesito si pone nel momento in cui muore il proprietario di un immobile ed il bene passa agli eredi indicati nel testamento o secondo le regole stabilite dal Codice Civile.
Le spese inerenti all’abitazione del defunto ricadono su tutti gli eredi in proporzione alle rispettive quote. Chi paga l’IMU sulla casa ereditata? La risposta varia a seconda della sussistenza del diritto di abitazione in capo al coniuge superstite e del tipo di immobile.
Casa ereditata dal coniuge superstite: chi paga l’IMU?
Se una persona muore il coniuge è titolare del «diritto di abitazione» all’interno della casa coniugale.
Il coniuge ha la possibilità di continuare a vivere all’interno dell’immobile che è stato la dimora abituale della coppia.
Solo con la morte del coniuge superstite, cessando il diritto di abitazione, tutti gli altri comproprietari dell’abitazione potranno decidere di dividere o di vendere il bene immobiliare.
Il soggetto passivo ai fini del pagamento dell’IMU è il coniuge superstite, il quale se continua a vivere nella casa familiare, potrà godere dell’esenzione di imposta prevista dalla legge.
Neanche gli eventuali coeredi che vantino una quota sull’immobile dovranno versare l’IMU.
IMU casa ereditata: in quali altri casi?
Nel caso in cui non vi sia alcun diritto di abitazione sulla casa ereditata e lo stesso immobile sia nella piena disponibilità di tutti gli eredi, allora questi sono soggetti IMU e devono versare l’imposta al Comune.
Ciascun erede è tenuto a versare solo una parte dell’IMU e, se uno degli eredi non dovesse versare la propria quota, gli altri non subirebbero alcuna conseguenza.
Nel caso in cui gli eredi decidano di assegnare l’immobile a uno solo di questi, sia a titolo di locazione che gratuito, sarà quest’ultimo a dover pagare l’IMU.
IMU riduzione con comodato d’uso gratuito
Sconto IMU con riduzione del 50% in caso di contratto di comodato d’uso gratuito.
La normativa di riferimento è contenuta nel comma 747, articoli 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50%:
“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato […]”.