Dare casa in affitto è remunerativo per il proprietario. Ci guadagna il canone di locazione che l’inquilino deve pagare mensilmente.
Allo stesso tempo, su detto canone, il proprietario (locatore) ci deve pagare le tasse. In particolare ci deve pagare:
- l’IRPEF e addizionali (in caso di tassazione ordinaria)
- la cedolare secca (in caso di opzione per tale regime).
Il canone va in dichiarazione redditi
Ai fini della liquidazione delle imposte dovute, il canone annuo percepito deve essere riportato dal locatore stesso nella propria dichiarazione redditi (Modello 730 o Modello Redditi).
Il contratto di locazione, ricordiamo, che è anche soggetto ad obbligo di registrazione presso l’Agenzia Entrate (se di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno).
Potrebbe accadere che, durante gli anni di durata del contratto, la casa in affitto diventi inagibile. SI pensi ai frequenti casi del terremoto che danneggia l’immobile. In tal caso, dunque, l’inquilino deve lasciare la casa.
Molti si chiedono, quindi, come deve comportarsi il locatore per il periodo in cui la casa in affitto e inagibile e l’inquilino non paga il canone mensile. Tale canone deve essere, comunque, dichiarato dal proprietario nella sua dichiarazione anche se non lo ha effettivamente percepito per quel periodo di inagibilità dell’immobile?
Casa in affitto, cosa fare per la sopravvenuta inagibilità
Per rispondere alla domanda è indispensabile soffermarci sulla legge del canone di locazione (art. 26 TUIR), dove espressamente si legge che
“I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”.
Il canone di locazione rappresenta un reddito fondiario. E come dice la legge, forma il reddito complessivo del locatore (e quindi deve essere dichiarato) indipendentemente da se percepito o meno.
Ne consegue che anche per i mesi di inagibilità della casa in affitto, se l’inquilino non paga il canone, questo deve essere comunque indicato dal locatore in dichiarazione redditi e, dunque, come tale soggetto a tassazione (IRPEF o cedolare secca).
L’unica strada percorribile dal locatore per evitare questa cosa è quella di comunicare all’Agenzia Entrate una variazione del contratto di locazione. In tale variazione (da farla con il Modello RLI) si dice al fisco che per qui mesi il canone di affitto è sospeso.
Riassumendo…
- il canone di locazione della casa in affitto deve essere indicato in dichiarazione redditi del locatore
- il locatore sul canone ci paga l’IRPEF (se tassazione ordinaria) o cedolare secca (in caso di opzione per questo regime)
- il locatore deve dichiarare il canone indipendentemente dall’averlo percepito o meno
- se non lo ha percepito per causa a lui NON impotabile (ad esempio l’inquilino non paga il canone per sopravvenuta inagibilità della casa), è possibile comunicare una variazione del contratto all’Agenzia Entrate
- trovi qui anche un articolo su chi paga IMU, TARI e altre tasse su casa in affitto.