Il reddito di cittadinanza è la misura di contrasto alla povertà che dal 2019 continua a essere percepita da milioni di italiani. La misura è una via di mezzo tra un semplice sussidio e una misura di politica attiva sul lavoro. Infatti contestualmente all’erogazione del beneficio economico mensile che l’INPS eroga ai beneficiari, il progetto prevede l’avvio di percorsi di riqualificazione sociale e professionale dei beneficiari tra quanti sono attivabili al lavoro. Questo almeno sulla carta, dal momento che tra le tante critiche che vengono mosse alla discussa misura, c’è proprio il fallimento di queste politiche attive.
“Percepisco il reddito di cittadinanza da qualche mese e dopo aver presentato domanda, adesso non ho più attivo il contratto di affitto della casa dove abitavo al momento della presentazione della stessa. In pratica, ho cambiato casa e adesso sto in comodato d’uso gratuito. Cosa devo fare? Devo comunicarlo all’INPS sia per correggere l’ISEE che per rivedere la cifra di reddito di cittadinanza che mi pagano? O fa tutto l’INPS in automatico con le banche dati?”
Il reddito di cittadinanza, cosa significa componente di integrazione al reddito
Come dicevamo, il reddito di cittadinanza è una misura assai particolare a partire dalle regole di calcolo del sussidio spettante per ogni richiedente. Partendo da un soggetto singolo, un esempio può chiarire meglio tali regole.
Reddito di cittadinanza, cos’è l’affitto imputato
La seconda condizione invece riguarda la casa di abitazione. Per arrivare a 780 euro infatti serve vivere in una casa in affitto con contratto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Infatti il reddito di cittadinanza è calcolato sommando due componenti. La prima è di integrazione al reddito del richiedente (o del suo nucleo familiare) ed è fino a un massimo di 500 euro. La seconda invece è la componente del cosiddetto affitto imputato, una erogazione pari a 280 euro che dovrebbe servire per compensare il canone di affitto che il beneficiario spende mensilmente.
Il contratto di affitto e come incide sul reddito di cittadinanza e sull’ISEE
Il caso del nostro lettore è un tipico caso di beneficiario del reddito di cittadinanza che oltre a percepire la componente di integrazione al proprio reddito, percepisce il corrispettivo dell’affitto imputato. Alla data di presentazione della domanda di RDC infatti il nostro lettore evidentemente ha prodotto l’ISEE con dentro anche il contratto di affitto. E pertanto l’INPS ha liquidato un sussidio comprensivo di entrambe le componenti. La variazione dei dati reddituali e patrimoniali, o di composizione del nucleo familiare portano a una variazione di importo del sussidio. Questo è inevitabile. Ma l’INPS deve essere edotta di queste variazioni. Quando i cambiamenti sono favorevoli al beneficiario che “merita” un sussidio maggiore occorre presentare il modello RDC-COM, quello delle variazioni.
Le variazioni che incidono sul sussidio partono sempre dall’ISEE
Naturalmente, nel caso di una perdita di reddito, occorre correggere anche l’ISEE, perché l’INPS fino a quando trova, a nome del beneficiario del RDC, un ISEE ordinario e commisurato a patrimoni e redditi di due anni prima (l’ISEE 2022 è relativo alla situazione del 2020), continuerà ad erogare il benefit alla stessa maniera. L’ISEE corrente fa al caso di chi punta a una cifra maggiore di RDC avendo perso redditi e patrimoni rispetto ai due anni precedenti. Una volta presentato l’ISEE corrente l’INPS automaticamente aggregherà quest’ISEE alla domanda di reddito di cittadinanza del beneficiario, correggendo gli importi. Il caso del nostro lettore però è più complicato, perché serve una procedura diversa e forse più farraginosa.
Cosa fare quando la casa in affitto non c’è più per il reddito di cittadinanza
La variazione del nostro lettore riguarda la casa dove abitava che da essere con contratto di locazione è diventata a comodato d’uso gratuito. In pratica il beneficiario ha lasciato la casa dove viveva in affitto ed è passato a casa dei suoi o di un amico, senza locazione e senza registrazione di contratto. Inevitabilmente la quota di reddito di cittadinanza relativa alla componete dell’affitto imputato viene meno. Da 780 euro il sussidio scenderà a 500. Sempre se queste erano le cifre che prendeva il nostro lettore, dal momento che sono variabili in base a mille fattori. E non si potrà utilizzare il modello RDC-COM come non basterà fare l’ISEE corrente.
Basta un nuovo ISEE ordinario, ma si rischia comunque la decadenza dal beneficio
Per il nostro lettore deduciamo che ci sia un vero e proprio cambio di residenza. In pratica occorrerà rifare da capo l’ISEE, con gli stessi dati del 2020 dal punto di vista del patrimonio immobiliare e reddituale, ma inserendo un nuovo indirizzo di residenza.
I rischi dei beneficiari del reddito di cittadinanza
Usare il condizionale è d’obbligo perché potrebbe anche non andare così. Infatti l’INPS può anche decidere di far decadere il beneficio del reddito di cittadinanza a chi produce una variazione di questo genere. Ma nulla è perduto dal momento che l’interessato può ripresentare domanda di reddito di cittadinanza dopo aver perduto il diritto con la precedente. In questo modo, alla nuova domanda non ci sarebbero più dubbi relativi all’ISEE di riferimento che diventerebbe sicuramente l’ultimo prodotto, quello con la nuova residenza.