Quello del rispetto dei termini di preavviso per la disdetta del contratto di locazione è spesso motivo di contendere tra locatore e conduttore. Di norma, nel contratto di affitto, viene stabilito un preavviso che va da un mese per i contratti annuali di natura transitoria a sei mesi per i 4+4 ma ci sono delle eccezioni. In particolare, molti si chiedono che cosa succede se l’immobile diventa inagibile e invivibile per problemi di muffa, tubature rotte etc. Si può essere costretti a restare vincolati al contratto se le condizioni non corrispondono più a quelle della firma? Vanno distinte diverse ipotesi che sembrano simili ma differiscono nei presupposti.
Mancata manutenzione e casa inagibile: di chi è la colpa? Posso non pagare l’affitto?
Se il danno è causato da un vizio proprio dell’immobile a cui il proprietario non vuole porre rimedio l’inquilino dovrà inviare raccomandata in cui spiega i motivi che lo hanno costretto a lasciare subito l’immobile.
Se l’inagibilità è parziale può essere valutata una riduzione sul canone di affitto ma attenzione, non significa che l’inquilino possa autodeterminarsi quanto pagare a propria discrezione. Occorre una valutazione dei giudici.
In questo senso, una recente sentenza del Tribunale di Potenza (n. 469 del 28 aprile 2016) ha chiaramente delimitato le ipotesi in cui l’inquilino può legittimamente sospendere il pagamento dei canoni di affitto al caso di inadempimento degli obblighi spettanti al proprietario del bene.
A ben vedere sul punto non esiste una giurisprudenza unanime e sempre lineare quindi la prima strada da tentare è quella di un accordo tra inquilino e proprietario.
D’altra parte, è anche vero che l’inquilino è tenuto a mantenere lo stato della casa come al momento in cui questa viene concessa in affitto quindi, se l’inagibilità non dipende da un vizio strutturale o dalla manutenzione non eseguita dal proprietario ma dall’incuria di chi vive nell’immobile, le cose cambiano.
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