L’Agenzia delle Entrate si è soffermata, nella Risposta n. 328 del 9 settembre 2020, sul concetto di edificio “unifamiliare” ai fini del superbonus 110% introdotto dal decreto Rilancio. Ricordiamo, infatti, che il potenziato beneficio fiscale (detrazione in 5 anni di pari importo con possibilità di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito), si applica per le spese, fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) per interventi trainanti e trainati di cui all’art. 119 del richiamato decreto (decreto-legge n. 34 del 2020). Sono trainanti:
Superbonus 110% l’ambito oggetti degli interventi
La definizione di interventi “trainanti e trainati” è legata al fatto che per i secondi il superbonus 110% trova applicazione solo se fatti insieme ad uno o più dei trainanti.
- la realizzazione del c.d. cappotto termico su edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni di edifici condominiali;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici.
Sono, invece, interventi trainati quelli di efficientamento energetico; quello di installazione impianti solari fotovoltaici; quelli di installazione di colonnine di ricarica elettrica.
La definizione di edificio unifamiliare nel superbonus 110%
Come anticipato in premessa, nella Risposta n. 328 del 2020 (pubblicata nell’apposita area dedicata ad hoc dell’Agenzia delle Entrate) è stato chiarito il concetto di edificio “unifamiliare” ai fini del superbonus 110%. In questa sede è stato detto che
“Per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare”.
Sono stati, dunque, chiariti i concetti di:
- “funzionalmente indipendente” (può ritenersi tale l’immobile dotato di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva);
- e di “accesso autonomo all’esterno” (l’unità immobiliare deve disporre di un accesso indipendente che non sia condiviso con altri immobili. Inoltre l’accesso deve essere chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’ingresso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva).
Può, ad esempio considerarsi “unifamiliare” una villetta a schiera facente parte di una serie di villette ma ciascuna con ingresso autonomo rispetto alle altre.
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