Tra i soggetti esclusi dal superbonus 110%, salvo ripensamenti da parte del legislatore con emendamenti al decreto Agosto in fase di conversione in legge, vi rientrano i possessori di case definite di “lusso”.
Con riferimento all’ambito oggettivo (ossia agli immobili che possono formare oggetto di superbonus 110%), ricordiamo che il potenziato sgravio fiscale spetta a fronte del sostenimento delle spese (fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 20201) a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”).
Per il superbonus 110% i lavori vanno fatti su edifici residenziali
Ad ogni modo, ai fini del superbonus del 110%, gli interventi devono essere realizzati su edifici/immobili residenziali. Nello specifico, come si evince anche dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2020, tali lavori devono essere realizzati:
- su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).
Le tre categorie catastali di lusso escluse dal superbonus 110%
Per espressa previsione normativa, non danno diritto al superbonus 110% i suddetti lavori se realizzati su immobili residenziali appartenenti alle categorie catastali c.d. di lusso, vale a dire A/1, A/8 ed A/9. Nel dettaglio si tratta di:
- Abitazioni di tipo signorile, ossia unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale (categoria catastale A/1);
- Abitazioni in ville, dove per tali devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario (categoria catastale A/8);
- Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9).
Si tenga, comunque, presente che se i lavori eseguiti su dette unità immobiliari sono esclusi dal superbonus 110%, non sono esclusi dagli altri sgravi fiscali (bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc.).
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