Spunta una nuova proroga per richiedere la Cassa Covid: con la Circolare n. 99 dell’8 luglio 2021 INPS concede più tempo ai datori di lavoro per la richiesta di cassa integrazione Covid prevista dal Decreto Sostegni.
Già con la Circolare 72/2021, INPS aveva già concesso la possibilità di far retrocedere la domanda dal 29 marzo per le aziende che avevano esaurito le 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio.
INPS ribadisce che i periodi previsti dal Decreto Sostegni (13 settimane per la Cigo e 28 settimane per l’assegno ordinario e la Cigd), non sono collegati con quelli accordati dalla Legge di Bilancio 178/2020.
Cassa Covid, proroga per la domanda: le istruzioni INPS
È stato prorogato il termine per presentare la domanda e per l’invio dei dati utili per il pagamento della cassa Covid.
Con le novità previste dalla conversione del Decreto Sostegni, è stata fissata la scadenza del 7 agosto per le richieste di accesso agli ammortizzatori sociali e la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati.
Cassa Covid, proroga al 7 agosto: come procedere in caso di domanda respinta?
I datori di lavoro che non hanno inviato la domanda di accesso alla cassa Covid o i dati di pagamento riferiti ai periodi oggetto della proroga possono procedere entro la scadenza del 7 agosto 2021.
“Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti […] già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda […] i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze”.
Per i dati relativi al pagamento e per la trasmissione dei modelli SR41 e SR43 semplificati, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno procedere con un nuovo inoltro.
Le imprese che hanno presentato una domanda respinta parzialmente devono trasmettere una nuova istanza relativa esclusivamente ai periodi coperti dalla proroga.
Indennità lavoratori portuali
Ai lavoratori in esubero delle imprese portuali può essere corrisposta un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro.
L’indennità ai lavoratori portuali spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano con le festività per le quali il lavoratore sia risultato disponibile in misura pari a 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria.