La proroga della Cassa Integrazione Covid è arrivata con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021, che ha dettato nuove disposizioni in merito ai trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, è stato introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA).
Cassa integrazione Covid 2021, i destinatari della proroga Inps e la durata massima del trattamento
L’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Covid, come ha specificato l’Inps, può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
I trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, quelli di assegno ordinario e CIGD tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Per quanto riguarda la Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli, invece, è possibile richiederla per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021.
Proroga Cassa integrazione Covid 2021, le novità
Il testo di riferimento quando parliamo di proroga di integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è quindi la Legge di Bilancio 2021, che ha fornito le prime indicazioni operative per la trasmissione delle domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”.
In attesa della pubblicazione della specifica circolare, l’Inps ha comunque fornito le prime informazioni, specificando novità e istruzioni per la presentazione delle istanze.
In particolare, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto.
I periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati dal decreto Ristori, se collocati, anche parzialmente, successivamente al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.
La novità, quindi, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la nuova disciplina prevede che:
- i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;
- i trattamenti di assegno ordinario (ASO), mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Per il settore agricolo, invece, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto la concessione della CISOA per sospensioni dell’attività lavorativa dovute ad eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Un’altra precisazione, infine, è stata fatta riguarda il contributo addizionale, diversamente da quanto precedentemente stabilito, infatti: “la Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale”.
Proroga Cassa integrazione Covid 2021: come fare domanda
La trasmissione delle istante per usufruire della della Cassa Integrazione Covid anche nel 2021 può avvenire tramite i servizi telematici Inps, quindi collegandosi direttamente al sito dell’Istituto.
Nello specifico, per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 L. 178/20”.
Specifica l’Inps, inoltre, che, in riferimento alla cassa integrazione in deroga (CIGD), in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro, mentre tutti gli altri datori di lavoro, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come “deroga INPS” (cfr. la circolare n. 86/2020).
Le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (cfr. il messaggio n. 2328/2020). In quest’ultimo caso, la scelta dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate deve ritenersi irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 L. 178/20”.
L’Inps ha ricordato infine che, per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, in questi casi non è possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi, a meno che la domanda di cassa integrazione in deroga riguardi lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (ad esempio, lavoratori a domicilio, apprendisti, ecc.).
Cassa Integrazione Covid: termini e scadenze 2021
Riguardo ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale, per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel 2021 vale quanto già stabilito dalla disciplina ordinaria, secondo cui: “il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. E Analoga previsione è contenuta nel successivo comma 304 in ordine alle istanze relative ai trattamenti di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)”.
Va ricordato, comunque, che i termini decadenziali appena citati non devono intendersi in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta. Quindi, qualora il termine di invio della domanda risulti scaduto, si procederà ad un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge.