Soltanto pochi giorni fa, l’Istat rilevava, per il primo semestre 2020, un crollo del Pil pari al 12,4%.
Si tratta del peggior crollo dal dopoguerra ad oggi e avrà forti ripercussioni sull’occupazione del nostro Paese.
Con il decreto di agosto, il governo punta il più possibile a evitare nuovi licenziamenti e, al contempo, ad incentivare i datori di lavoro ad assumente nuovi dipendenti.
Le misure all’esame sono tre:
- Cassa integrazione speciale Covid;
- Divieto ai licenziamenti;
- Bonus assunzioni.
Le prime due misure sono strettamente legate tra di loro.
Cassa integrazione speciale Covid e divieto ai licenziamenti
Secondo quanto previsto nelle prime bozze del decreto d’agosto, il governo starebbe per predisporre una nuova cassa integrazione speciale covid, la quale, in alcuni casi, potrebbe arrivare fino a 18 settimane.
La misura è strettamente legata al calo del fatturato delle aziende durante il primo sementare del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
In particolare, secondo quanto rileva fiscoetasse.it, è prevista la cassa integrazione:
- Gratuita per le prime 9 settimane;
- Gratuita per le successive 9 settimane solamente se nei primi 6 mesi del 2020 le aziende hanno registrato un calo di fatturato superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019;
- nel caso in cui l’azienda non registri un calo dei ricavi, scatta un contributo aggiuntivo, 9 o 18% della retribuzione del lavoratore in cassa.
Ad ogni modo, come già è stato detto in apertura, le imprese che si avvalgono della cassa integrazione non potranno licenziare i propri dipendenti, almeno per le successive 18 settimane.
In sostanza, le misure della cassa integrazione speciale covid e il blocco dei licenziamenti sono strettamente legati a vicenda.
Bonus assunzioni
Il bonus assunzioni, sostanzialmente, consisterà in uno sgravio contributivo totale di ben 6 mesi per i nuovi lavoratori assunti.
Per ottenere il nuovo bonus, il datore di lavoro:
- deve assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato firmato entro il 31 dicembre 2020;
- l’assunzione deve determinare un aumento dell’occupazione aziendale rispetto ai 12 mesi precedenti.
La misura è cumulabile con altri sgravi, esoneri o riduzioni di aliquote già previste dall’ordinamento.
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