L’approvazione del Decreto lavoro ha segnato un passo importante anche per quel che riguarda la Cassa integrazione straordinaria. Con un occhio particolare per le aziende ancora indietro con gli interventi di ristrutturazione dell’anno 2022.
A dirimere la questione ci ha pensato l’Inps, con il Messaggio numero 2512 del 04 luglio 2023. Messaggio destinato proprio a quelle società che, per ragioni non imputabili a decisioni autonome, non abbiano portato a compimento gli interventi di riorganizzazione aziendale. Per tali realtà, sarà concesso un allungamento dei tempi per la Cassa integrazione straordinaria addirittura per altri 15 mesi.
La condizione essenziale, chiaramente, è il mancato completamento della riorganizzazione o della ristrutturazione industriale nel corso del 2022, oggetto dell’autorizzazione precedente. Altra prerogativa base, l’assenza di motivazioni imputabili al datore di lavoro. Nella fattispecie, il nuovo trattamento punta alla tutela dei livelli occupazionali e, al tempo stesso, del reddito dei lavoratori interessati, ragionando nell’ottica di riconversioni industriali e conseguente ripresa dell’attività. In tutto, la proroga si estenderà per un periodo di 15 mesi, per il periodo che a dall’1 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Questo implica che, in base a tale range temporale, il datore di lavoro potrà decidere di usufruire della misura, godendo del diritto alla retroattività. A patto, chiaramente, che il periodo richiesto rientri tra le date stabilite.
Cassa integrazione straordinaria, i paletti per l’accesso alla proroga e le condizioni di pagamento
La misura di proroga della Cassa integrazione straordinaria è stata inserita nel Decreto lavoro con uno stanziamento pari a 13 milioni di euro per il 2023. Più altri 0,9 per l’anno successivo.
In sostanza, non solo non sono previsti ulteriori finanziamenti ma non si andrà oltre le risorse stabilite. C’è da dire che, tra i vantaggi del provvedimento, rientra la concessione della deroga a tutti i limiti di durata della Cassa integrazione straordinaria. Sia complessivi che singoli, incluso il periodo che incola le sospensioni dal lavoro entro l’80% delle ore di attività.
Per quel che riguarda l’erogazione della CIGS, l’Inps precisa le condizioni specificando che la procedura sarà effettuata esclusivamente tramite la modalità del pagamento diretto. Questo, come precisato dall’Istituto, allo scopo di “favorire dette attività di monitoraggio” e totalmente a carico dell’ente stesso. È chiaro che tale procedimento implichi l’obbligo, per il datore di lavoro, di presentare all’Inps i dati necessari per il regolare pagamento diretto ai lavoratori dell’integrazione salariale. Il quale, a norma del Decreto, dovrà avvenire entro il termine del secondo mese successivo a quello di collocamento del periodo di integrazione. In caso di data posteriore, questa non dovrà comunque superare i 60 giorni dalla comunicazione che autorizza l’erogazione della prestazione. Gli obblighi del datore di lavoro sono vincolanti e un’eventuale inadempienza comporterebbe la decadenza della prestazione.