Cedolare secca al 10%: ecco quello che non tutti sanno

La cedolare secca al 10% si applica solo nel rispetto di precise condizioni che non tutti i locatori sanno
3 anni fa
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Cedolare secca 2021 negozi con riduzione del canone: proposta di legge alla Camera
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Si sente spesso parlare della possibilità di tassare gli affitti abitativi con la cedolare secca al 10%. Non tutti però conoscono le effettive condizioni da rispettare ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria del 21%.

In questo approfondimento facciamo chiarezza sull’applicabilità della cedolare secca con l’aliquota al 10%.

La cedolare secca al 10%: quando è possibile applicarla?

La possibilità di applicare la cedolare secca al 10% riguarda soltanto i contratti di locazione a canone concordato vale a dire quelli stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 8 della legge n.

431/1998, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta densità abitativa, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del Dl n. 551/1988, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. Si veda a tal proposito la delibera CIPE n°37 del 1985. La stessa aliquota potrebbe trovare applicazione anche per i contratti  stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.  Con delibera nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014,  decreto Casa (27 maggio 2014).

L’aliquota ridotta è applicabile anche ai contratti transitori (ossia di durata da un minimo di un mese a un massimo di diciotto mesi), a condizione che siano stipulati a canone concordato e riguardino abitazioni ubicate nei predetti comuni (circolare 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 1.1).

Contratti a canone concordato: com’è definito il canone di locazione?

Con i contratti a canone concordato (durata 3+2), il canone, la durata del contratto di locazione ed altre condizioni contrattuali sono definiti sulla base di quanto stabilito in appositi accordi stabiliti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 Gennaio 2017, sono stati ridefiniti, tra l’altro, i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula di contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.

431.

Sul sito del proprio comune di residenza è possibile verificare la presenza di tali accordi territoriali.

Gli accordi territoriali prevedono un valore minimo ed un valore massimo del canone di locazione che costituiscono, rispettivamente, il limite minimo e massimo di una o più fasce di oscillazione. Ai fini dell’individuazione del canone si tiene conto di elementi oggettivi quali ad esempio: la presenza di: riscaldamento autonomo, box auto, ascensore, balconi, luminosità locali ecc.

Il locatore che intende optare per la cedolare secca al 10% potrà fissare un canone di locazione entro i limiti individuati dagli accordi territoriali.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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