Cedolare secca anche per la casa del portiere: istruzioni Agenzia delle entrate

Deve essere sempre verificato che il locatore e il conduttore non agiscano nello svolgimento dell'attività d'impresa, arti o professione
3 anni fa
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cedolare secca

E’ possibile optare per la cedolare secca anche per un contratto di affitto della casa destinata al portiere di un condominio. Nel presupposto che il locatore persona fisica, non eserciti attività di impresa o di arti e professioni. A tal fine, il modello RLI dovrà essere presentato entro l’ordinario termine di trenta giorni dalla data del subentro al contratto di locazione in essere.

Possono essere così riassunte le indicazioni dell’Agenzia delle entrate fornite con la risposta n. 790 del 24 novembre.

La risposta n° 790 del 24 novembre: la cedolare secca per la casa del portiere

La risposta n° 790 prende spunto da apposito questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate.

Nello specifico, un acquirente di un immobile abitativo destinato ad abitazione del custode del condominio, ha chiesto lumi sulla possibilità di subentrare nel contratto di affitto in essere, optando per la cedolare secca, ex art.3 D.Lgs 23/2011. Il conduttore è il condominio.

Sulla cedolare secca si ricorda che l’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.

Se si opta per la cedolare secca:

  • non sono dovute l’imposta di registro e l’imposta di bollo,
  • ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.

La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

Attenzione, possono optare per il regime della cedolare secca: le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate sulla base dei chiarimenti forniti con le circolari n° 26/e 2011 e n°12/2016, ritiene che il nuovo locatore ossia l’istante che acquisterà entro il 2021 l’immobile ad oggi già locato al Condominio, potrà optare per la cedolare secca.

Nel presupposto che non agisca nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni. Condizione che va verificata sia in capo al locatore che al conduttore. Nel caso in esame, il conduttore è un condominio che non esercita attività di impresa, o di arti e professioni e l’immobile oggetto di locazione è “destinato al custode del Condominio il quale lo utilizza per abitazione principale propria e del di lui nucleo familiare.

Difatti, non si cono motivi ostativi all’applicazione della cedolare secca.

Ai fini del subentro dell’acquirente dell’immobile nel contratto di locazione, il modello RLI dovrà essere presentato entro l’ordinario termine di trenta giorni dalla data del subentro al contratto di locazione in essere. Non sussiste alcun obbligo di stipula di un nuovo contratto.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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