La Quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 188687 depositata lo scorso 15 maggio 2012, ha precisato che in merito alle visite mediche, la proroga di un periodo di malattia con certificato senza effettuazione di una visita vera e propria, è un reato.
In tal caso, secondo gli Ermellini, la condanna penale può essere inflitta tanto al medico quanto al paziente.
Il medico infatti è responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale, così come individuata all’art. 480 del codice penale.
La falsa attestazione attribuita al medico, osservano gli Ermellini, “non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute”.
Il paziente a sua volta è responsabile ai sensi dell’articolo 489 del c.p., poiché ha usato il certificato medico pur cosciente del fatto che questo era affetto da falsità.