Dopo i primi chiarimenti sulla certificazione SOA nei bonus edilizi forniti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, arrivano anche alcune norme di interpretazione autentica. Sono contenute nel testo di conversione in legge del decreto n. 11 del 16 febbraio 2023.
Un testo di conversione che, nella giornata di ieri, 30 marzo 2023, ha ottenuto l’ok della Camera con 185 voti favorevoli e 121 contrari. Ora il decreto passa al Senato per la sua definitiva approvazione (prevista entro il 17 aprile 2023).
A chi serve la certificazione SOA
L’acronimo SOA sta per “Società Organismo di Attestazione”.
L’attestazione SOA serve negli appalti pubblici. Le imprese che vogliono partecipare ad appalti pubblici devono avere questa certificazione. Il decreto Ucraina bis è intervenuto successivamente ad estendere l’obbligo SOA anche nell’esecuzione dei lavori commissionati all’impresa da committenti privati.
In particolare è stato deciso che l’impresa vuole effettuare lavori a committenti privati ammessi ai bonus edilizi deve essere in possesso di certificazione SOA. Tale obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2023 anche se è previsto un periodo transitorio secondo cui:
- nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, anche se l’impresa non ha ancora la certificazione, questa può, comunque, prendere in carico i lavori e iniziarli. Ciò, però, a condizione che nel momento in cui si sottoscrive il contratto di appalto (ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), l’impresa stessa dimostri al committente (ovvero all’impresa subappaltante) l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione dell’attestazione SOA
- dal 1° luglio 2023, invece, per poter prendere lavori oltre la soglia dei 516.000 euro l’’impresa dovrà essere già dotata di SOA al momento del contratto di appalto.
Come calcolare la soglia di 516.000 euro
L’obbligo di certificazione SOA nel privato, tuttavia, serve solo laddove i lavori da fare siano di valore superiore a 516.000 euro.
E qui, interviene il decreto n. 11 del 2023 che, nel testo di conversione approvato a Montecitorio, chiarisce che
la soglia di 516.000 euro è calcolata avendo riguardo al singolo contratto di appalto.
Se quindi, ad esempio, lo stesso committente stipula un appalto da 200.000 euro e uno da 600.000 euro, per eseguire questo secondo lavoro l’impresa che deve fare gli interventi deve avere la certificazione SOA.
Si chiarisce anche che i requisiti richiesti alle imprese per l’esecuzione di lavori oltre la soglia di 516.000 euro possono essere soddisfatti entro il 1° gennaio 2023. Ma solo per i contratti di appalto e subappalto conclusi dal 21 maggio al 31 dicembre 2022.