Scatta dal 1° luglio 2023 l’obbligo per le imprese di avere la certificazione SOA per eseguire lavori oltre la soglia di 516.000 euro ed ammessi ai bonus casa. Previsto anche un periodo transitorio. In sostanza nel periodo 1° gennaio 2023 – 30 giugno 2023, l’impresa può prendere appalti per fare i lavori anche se non ha l’attestazione SOA, a condizione che dimostri l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato all’acquisizione della certificazione.
Dal 1° luglio 2023, invece, per eseguire i lavori, l’impresa deve obbligatoriamente già avere SOA.
Una soglia che deve essere calcolata al netto dell’IVA e avendo riguardo al singolo contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto (Circolare Agenzia Entrate n. 10/E del 2023).
Un nostro lettore ci chiede di sapere se tra i bonus edilizi per i quali è necessaria l’attestazione SOA rientra anche il bonus verde, ossia la detrazione fiscale del 36% riconosciuta a fronte di lavori finalizzati alla sistemazione del giardino.
Per quali bonus casa serve l’attestazione?
L’obbligo di certificazione SOA nei bonus casa per lavori oltre la soglia di 516.000 euro è disciplinato dall’art. 10-bis del decreto Ucraina bis (decreto-legge n. 21 del 2022. Qui espressamente si legge che:
ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata…
Dunque, il nuovo obbligo SOA si riferisce esclusivamente agli incentivi fiscali di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, ossia al superbonus, e agli incentivi fiscali diversi dal superbonus ed elencati all’art. 121 dello stesso decreto Rilancio.
La certificazione SOA per i bonus diversi dal superbonus
I bonus casa, diversi dal superbonus, elencati dall’art. 121 del decreto Rilancio, sono i seguenti:
- recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazione)
- efficienza energetica (c.d. ecobonus ordinario)
- adozione di misure antisismiche (sismabonus)
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate)
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- bonus barriere architettoniche 75%.
Pertanto, possiamo concludere nel dire che non sembra esserci obbligo SOA per il bonus verde, in quanto questo non rientra tra quelli elencati al menzionato art. 121 del decreto Rilancio. Questa cosa, a nostro parere, trova conferma anche nella Circolare n. 10/E del 2023, dove l’Agenzia Entrate elenca i bonus edilizi soggetti al nuovo obbligo.