Con il Messaggio n°416 del 29 gennaio 2021, l’Inps ha reso note scadenze e modalità di invio dei dati relativi ai compensi erogati dalle aziende a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2020 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche. Le tempistiche da rispettare per trasmissioni delle Certificazioni Uniche nel 2021 si riferiscono quindi al 2020, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Certificazione Unica 2021: cosa cambia dopo l’emergenza Covid in Italia
Le indicazioni Inps in merito all’invio delle Certificazioni Uniche e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione – che deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica – si riferisce, come già anticipato, ai dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 e in relazione ai quali l’Istituto è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta.
Va ricordato, infatti, come stabilisce il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – all’articolo 51, comma 1 – che: “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tale disposizione tiene conto del “principio di onnicomprensività” che comporta l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente riceve in relazione al rapporto di lavoro, fatte salve le eccezioni previste. L’ampia locuzione legislativa ricomprende, oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione.
A seguito dell’emergenza Coronavirus, tuttavia, con il decreto Agosto (all’articolo 112 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020) limitatamente al periodo di imposta 2020, il Governo ha disposto la non concorrenza del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente (di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR) fino ad un massimo di 516,46 euro annui, derogando per quest’anno al limite ordinario di 258,23 euro.
Si tratta di una disposizione rientrante tra gli interventi volti ad abbattere i costi del lavoro a seguito della crisi pandemica, mirati quindi a sostenere lavoratori e imprese che hanno visto le proprie entrate diminuire drasticamente (o azzerarsi del tutto in alcuni casi) a causa dei ripetuti blocchi degli ultimi mesi.
Certificazione Unica 2021, quando vanno inviati i Cu? Scadenze di febbraio e conguaglio di fine anno
Con il proprio messaggio l’Inps ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche, che i datori di lavoro saranno tenuti a rispettare, per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2020 che, come già accennato, deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto. In questo caso l’Inps, che opera in qualità di sostituto d’imposta, come stabilito all’art. 23 comma 3 del D.P.R. N.600 del 29 settembre 1973, è tenuto ad effettuare il conguaglio fiscale di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Entro il 28 febbraio 2021, pertanto, spetta il conguaglio fiscale di fine anno relativo al 2020 e l’Istituto, come tutti i sostituti d’imposta, è tenuto a trasmettere telematicamente all’Amministrazione finanziaria i flussi delle Certificazioni Uniche, ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti.
Ora, per consentire all’Istituto di effettuare tempestivamente gli adempimenti ai quali è tenuto in qualità di sostituto d’imposta, i datori di lavoro interessati dovranno inviare telematicamente, entro e non oltre il 22 febbraio 2021, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2020 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2020.
Certificazione Unica 2021, modalità di invio CU: la trasmissione telematica all’Inps
Per l’invio dei dati relativi alla trasmissione dei dati a titolo di fringe benefit e di stock option, è necessario utilizzare l’applicazione “Comunicazione Benefit Aziendali”, disponibile sul sito istituzionale Inps. A tal proposito, basterà accedere alla sezione “Servizi on line”, cliccare su “Aziende, consulenti e professionisti” e scegliere l’opzione “Servizi per le aziende e consulenti”.
A questo punto, nel menu di sinistra della pagina web sarà necessario selezionare il collegamento ipertestuale “Comunicazione Benefit Aziendali”, che riporta ad un pannello che consentirà di scegliere fra le seguenti opzioni:
- acquisizione di una singola comunicazione;
- gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;
- invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;
- ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che le aziende intendono inviare;
- visualizzazione del manuale di istruzioni.
A seconda dei casi, quindi, l’utente dovrà seguire il percorso indicato, procedendo con l’invio telematico dei dati in suo possesso.
Certificazione Unica 2021 in ritardo, cosa succede in caso di trasmissione oltre i termini
I flussi relativi alle Certificazioni Uniche che verranno inviati tardivamente rispetto alle tempistiche dettate dall’Inps non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. Sarà però possibile procedere con rettifiche dei suddetti Cu, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni previste in caso di ritardo è possibile procedere con un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria.
Qualora, invece, venga trasmessa una certificazione unica errata, poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni, il contribuente non andrà incontro a nessuna sanzione.