Entro il 31 ottobre 2022 i datori di lavoro (sostituti d’imposta), se non ancora fatto, devono invaiare all’Agenzia delle Entrate il Modello Certificazione Unica 2022 (anno 2021) consegnata ai propri collaboratori.
La scadenza però interessa solo quelle certificazioni che non sono state necessarie al fisco per la predisposizione del Modello 730/2022 (anno 2021) precompilato. Al riguardo, infatti, la normativa prevede scadenze diverse.
In sostanza:
- per la Certificazione Unica 2022 necessaria al 730 precompilato (ad esempio quella del lavoratore dipendente)
- consegna al lavoratore entro il 16 marzo 2022
- invio all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2022
- per la Certificazione Unica 2022 NON necessaria al 730 precompilato (ad esempio quella che certifica i compensi corrisposti nel 2021 al un professionista con partita IVA)
- consegna al collaboratore entro il 16 marzo 2022
- invio all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del Modello 770/2022 (anno d’imposta 2021).
Poiché, dunque, il Modello 770/2022 è in scadenza, al netto di proroga, il 31 ottobre 2022, ne consegue che la Certificazione Unica 2022 consegnata, ad esempio, ai lavoratori autonomi e NON necessaria a predisporre la loro Dichiarazione redditi 2022 (anno 2021) precompilata, può essere inviata al fisco entro il 31 ottobre 2022.
Certificazione Unica 2022: sanzione e sconto
In merito al sistema sanzionatorio, è previsto uno sconto nei primi 5 giorni dalla scadenza. In dettaglio, la normativa vigente stabilisce una sanzione piena pari a 100 euro per ogni Certificazione Unica omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50.000 euro per anno e per sostituto d’imposta.
Nel caso di invio di una Certificazione Unica errata entro il termine ordinario (16 marzo 2022 o 31 ottobre 2022 a seconda del caso), il sostituto d’imposta può correggerla ed inviarla nuovamente entro 60 giorni dal citato termine. In questo caso la sanzione si riduce e sarà pari a 33,33 euro (ossia 1/3 di 100 euro) per ogni certificazione errata, con un massimo di euro 20.000 per anno e sostituto d’imposta.
Non ci sarà alcuna sanzione nel caso in cui il rinvio della certificazione errata avvenga nei primi 5 giorni successivi al termine ordinario, purché quella originaria oggetto di correzione sia stata correttamente inviata entro la citata data.
Esempio
La Certificazione Unica 2022 consegnata da Tizio (sostituto d’imposta) a Caio (Avvocato) è inviata all’Agenzia delle Entrate il giorno 26 ottobre 2022. Dopo il 31 ottobre 2022, Tizio si accorge di aver commesso degli errori nella certificazione inviata e, quindi, deve correggerla. Se questi corregge entro i primi 5 giorni dal 31 ottobre, non avrà alcuna sanzione. Laddove corregge oltre i 5 giorni ma entro i 60 giorni, avrà la sanzione ridotta. Se corregge oltre i 60 giorni, la sanzione sarà, invece, quella piena.