Certificazione unica 2022, sanzioni per chi salta il 16 marzo

Non è sanzionabile la Certificazione Unica 2022 inviata entro il 16 marzo 2022, scartata dal sistema e poi ritrasmessa nei 5 giorni successivi
3 anni fa
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Certificazione unica
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Manca poco alla scadenza per l’invio all’Agenzia delle Entrate, delle Certificazioni Uniche 2022 (anno d’imposta 2021). Interessati alla scadenza sono i sostituti d’imposta e le certificazioni necessarie a predisporre la dichiarazione redditi precompilata (ad esempio la certificazione unica dei lavoratori dipendenti).

Il termine ultimo per l’adempimento è fissato al 16 marzo 2022.

Diversa, invece, la scadenze per le Certificazioni Uniche 2022 non indispensabili per la precompilata. La data fine per l’invio al fisco è stabilita al 31 ottobre 2022 (stessa scadenza del Modello 770/2022).

Nessuna differenza per la consegna del modello al lavoratore/collaboratore. Sia se trattasi di certificazione per la precompilata che non, la consegna deve avvenire entro il 16 marzo 2022. Ciò può essere fatto via e-mail ordinaria, via PEC o anche a mano. Può in alcuni casi anche essere scaricata online (ad esempio quella dell’INPS, dell’INAIL, della Pubblica amministrazione in genere).

Certificazione unica 2022: sistema sanzionatorio

L’omesso o errato invio della certificazione unica all’Agenzia delle Entrate comporta l’applicazione di una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa o errata, con riduzione ad un 1/3 se la correzione è fatta entro 60 giorni dal termine ordinario.

Si tenga presente che, si considerano tempestive (e non sanzionabili) le certificazioni uniche inviate entro i termini previsti (quindi, entro il 16 marzo 2022), ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

In merito all’omessa consegna al lavoratore nei tempi indicati, il primo passo da fare è sollecitare il proprio datore di lavoro/committente con una raccomandata A/R o PEC.

Detto ciò, per l’omessa consegna, il sostituto d’imposta resta sanzionabile ai sensi di quanto previsto dal comma 1 art. 11 del D. Lgs. n. 471 del 1997, (sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro).

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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