L’Agenzia delle Entrate, qualche settimana fa, ha pubblicato il modello di Certificazione Unica 2023 (anno d’imposta 2022) definitivo.
Si tratta del modello con cui i datori di lavoro certificano i compensi erogati ai propri dipendenti/collaboratori e le ritenute operate su tali compensi. Il tutto con riferimento all’anno d’imposta oggetto del modello stesso. Quindi, per l’anno 2022.
Il datore di lavoro è chiamato ad un doppio adempimento. Inviare il modello all’Agenzia Entrate e consegnarlo al lavoratore/collaboratore.
L’invio all’Agenzia delle Entrate deve essere fatto entro il 16 marzo 2023 (se trattasi di Certificazione Unica necessaria a predisporre il 730 precompilato, come ad esempio quella del lavoratore dipendente) oppure entro il 31 ottobre 2023, ossia la stessa scadenza del 770/2023 (se trattasi di Certificazione Unica non necessaria al 730 precompilato).
La consegna del modello al lavoratore/collaboratore, invece, deve essere fatta, in ogni caso, entro il 16 marzo 2023.
La Certificazione Unica 2023 per compensi a colf e badanti
Il modello di Certificazione Unica 2023 (anno d’imposta 2022) è indispensabile al lavoratore in quanto è uno dei documenti più importanti che serve poi per fare la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). E’ da questo documento che si evince il reddito da lavoro da dichiarare e le ritenute IRPEF subite su cui poi far valere le spese detraibili e deducibili.
C’è però una categoria di lavoratori per i quali il datore di lavoro non è considerato sostituto d’imposta e non è tenuto a fare ed inviare all’Agenzia Entrate la Certificazione Unica. Si tratta di coloro che hanno alle proprie dipendenze colf e badanti.
Tuttavia, anche colf e badanti, che percepiscono redditi in Italia, sono chiamati a presentare la propria dichiarazione redditi nel nostro Paese. Per fare ciò, questi però devono conoscere i redditi che hanno effettivamente percepito dai loro datori di lavoro.
I dati da indicare nella Dichiarazione sostitutiva
Anche se il datore di lavoro di colf e badanti non è un sostituto d’imposta, nel senso che non è tenuto ad operare e versare le ritenute sui compensi corrisposti e non è tenuto a inviare al fisco la Certificazione Unica, deve comunque rilasciare a tali soggetti una dichiarazione sostitutiva.
In tale dichiarazione egli “certifica” i compensi pagati nell’anno d’imposta di riferimento. Questi, in particolare i dati che bisogna indicare:
- i dati anagrafici e codice fiscale delle parti (datore di lavoro e lavoratore)
- l’anno d’imposta di riferimento (es. 2022 per quella da rilasciare nel 2023)
- ll numero di giorni lavorati nel periodo, (si devono in ogni caso comprendere le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, mentre vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione)
- la retribuzione lorda corrisposta al dipendente nell’anno di riferimento precedente (comprensiva di tredicesima e contributi previdenziali ed assistenziali);
- la parte di contributi previdenziali a carico del lavoratore
- la retribuzione annua netta corrisposto
- l’eventuale TFR corrisposto o anticipi di TFR.
Non esiste un termine preciso entro cui il datore di lavoro deve rilasciare questa dichiarazione al dipendente. Quindi non è da rispettare la scadenza del 16 marzo 2023.
E’, invece, necessario rilasciarla almeno 30 giorni prima della scadenza stabilita per la dichiarazione dei redditi. Pertanto, considerando che la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022) scade il 30 novembre 2023 (salvo proroghe), è necessario che il datore di lavoro di colf e badanti consegni loro la Certificazione compensi entro il 31 ottobre 2023.