La Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono rilasciare ai lavoratori dipendenti, autonomi e percettori di redditi assimilati per attestare i compensi corrisposti e le ritenute operate nell’anno precedente.
La CU 2025 si riferisce ai redditi del 2024 e ha un ruolo cruciale nella dichiarazione dei redditi dei contribuenti, poiché fornisce le informazioni necessarie per la compilazione del Modello 730 e del Modello Redditi PF.
Le scadenze per la trasmissione della CU variano in base alla tipologia di reddito certificato, con date differenziate per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.
A ogni modo, le CU contenenti redditi utilizzati per la dichiarazione precompilata dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate entro lunedì 17 marzo.
La consegna della CU al lavoratore con il modello sintetico deve avvenire entro la stessa data. È quindi fondamentale rispettare le tempistiche stabilite per evitare sanzioni e garantire la corretta gestione degli adempimenti fiscali.
A ogni modo, il ravvedimento è ammesso anche rispetto alle sanzioni da certificazione unica.
La certificazione unica. Invii con scadenze differenziate
Da quest’anno dopo l’intervento del D.Lgs n°108/2024, abbiamo tra scadenze differenziate per l’invio della certificazione unica “modello ordinario” all’Agenzia delle entrate.
Nello specifico:
- 17 marzo 2025: per l’invio della CU necessaria alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (lavoratori dipendenti, pensionati, ecc.). Questa data, che solitamente cade il 16 marzo, slitta al giorno successivo poiché il 16 cade di domenica (si pensi ad esempio ai redditi da lavoro dipendente, pensione, provvigioni corrisposte ad agenti di commercio, corrispettivi erogati dai condomini alle imprese;
- 31 marzo 2025: termine per la trasmissione della CU riguardante redditi erogati ad esercenti arte e professione in via abituale;
- 31 ottobre 2025: (coincide con la scadenza 770/2025) per l’invio delle CU che non sono inseriti nella dichiarazione precompilata o che contengono solo redditi esenti.
In tutti e tra casi, la consegna della CU al lavoratore con il “modello sintetico” dovrà avvenire entro il 17 marzo. Non oltre.
Le sanzioni sulla certificazione unica
La distinzione tra le diverse tipologie di redditi impone ai sostituti d’imposta di prestare particolare attenzione alla corretta trasmissione nei tempi previsti, al fine di evitare sanzioni per omissione o ritardo nella comunicazione.
Infatti, eventuali tardivi, omessi, errati invii della certificazione unica è soggetta a sanzioni.
In particolare, l’art. 4, comma 6-quinques del DPR 322/1998 prevede che:
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.(4)
Nei fatti, c’è una sanzione che varia a seconda se il sostituto d’imposta aggiusti o meno la situazione entro sessanta giorni dal termine ordinario.
Se passano 60 giorni le sanzioni sono più pesanti.
In base alla suddetta norma:
- per le CU sanate entro 5 gg dalla scadenza ordinaria ossia entro il 21 marzo nessuna sanzione sarà applicata;
- per le trasmissioni delle CU effettuate entro 60 gg post termine di invio trova applicazione la sanzione ridotta ad 1/3 ossia a 33,33 € per ogni CU;
- oltre 60 gg, scattano le sanzioni piene come sopra riportate: per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro; con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta.
I giorni si conteggiano dalla scadenza ordinaria
I giorni, 5, 60 od oltre i 60, devono essere conteggiati dalla scadenza ordinaria ossia dal 16 marzo, 31 marzo o 31 ottobre a seconda del reddito oggetto di certificazione.
Infatti, nella circolare Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6, l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che i 5 giorni devono essere conteggiati a partire dalla scadenza ordinaria. Ciò vale anche se il termine per l’adempimento, cadendo di sabato o domenica, slitta a lunedì successivo.
Così ad esempio rispetto alla scadenza del 17 marzo, sarà possibile sistemare le CU errate entro il 21 marzo senza scontare sanzioni.
Si discute sul fatto che una consegna tardiva al lavoratore possa altresì fare scattare sanzioni. Tuttavia si ritiene che queste non siano applicabili laddove la consegna sia effettuata nei termini per presentare la dichiarazione dei redditi in via ordinaria. In caso contrario entrerebbero in gioco le sanzione da 250 a 2.000 €, ex art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, per “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria”.
A ogni modo è possibile scaricare la Cu dal cassetto fiscale.
Il ravvedimento della certificazione unica
Le sanzioni in parola possono essere oggetto di ravvedimento. Infatti si parla di ravvedimento anche per la certificazione unica.
In base all’art.13 del D.Lgs 472/1997, ai fini del ravvedimento della CU, è possibile distinguere tra:
- ravvedimento breve: entro 90 gg dalla violazione (riduzione a 1/9);
- ravvedimento medio: oltre 90 gg ma entro il termine di presentazione del 770 (riduzione a 1/8);
- lungo: oltre il termine per la presentazione del 770 relativo all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (vedi punto precedente-riduzione a 1/7);
- lunghissimo: dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 (riduzione a 1/6);
- ecc.
Non è ammesso il cumulo giuridico, le sanzioni sono dovute per ogni singola CU oggetto di ravvedimento.
Un esempio pratico
Ipotizziamo che il sostituto d’imposta ometta di inviare tre CU entro il 17 marzo e che provveda successivamente alla loro trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza. Pagando la sanzione.
In questo caso, la sanzione è pari a 3,70 euro (33,33 euro/9) per ogni CU da sanare. Si prende a riferimento la sanzione base di 33,33 euro perché siamo nei 60 gg dalla scadenza ordinaria.
Riassumendo
- Cos’è la CU: la Certificazione Unica (CU) è il documento fiscale che i sostituti d’imposta devono rilasciare ai lavoratori dipendenti, autonomi e percettori di redditi assimilati per attestare compensi e ritenute operate nell’anno precedente.
- Scadenze differenziate 2025: 17 marzo 2025 → invio della CU necessaria per la dichiarazione precompilata. 31 marzo 2025 → trasmissione delle CU relative a redditi di professionisti abituali. 31 ottobre 2025 → invio delle CU non incluse nella dichiarazione precompilata o con redditi esenti.
- Consegna ai lavoratori: indipendentemente dalla tipologia di reddito, la CU “modello sintetico” deve essere consegnata ai percettori entro il 17 marzo 2025.
- Sanzioni per errori o ritardi: nessuna sanzione se la correzione avviene entro 5 giorni dalla scadenza ordinaria. Sanzione ridotta a 33,33€ per CU se trasmessa entro 60 giorni. Oltre 60 giorni, la sanzione è di 100€ per CU, fino a 50.000€ per sostituto d’imposta.
- Ravvedimento operoso: è possibile ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso.