Entro domani 16 marzo deve essere effettuata la trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica 2022. Sempre entro domani, i datori di lavoro/committenti devono consegnare al lavoratore la certificazione unica, modello sintetico.
Cosa succede in caso di omessa-tardiva consegna della CU al lavoratore? Ecco le sanzioni alle quali potrebbe andare incontro il datore di lavoro.
La certificazione unica entro il 16 marzo
Entro il 16 marzo, deve essere trasmessa la certificazione unica relativa ai seguenti redditi/compensi:
- da lavoro dipendente e redditi ad esso assimilati;
- da utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
- utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
- da levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
- indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;
- redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
- da lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
- ecc.
Sempre entro domani 16 marzo, deve essere consegnata al lavoratore la certificazione unica, modello sintetico.
La consegna al lavoratore. Quali sanzioni in caso di omessa o tardiva consegna?
Cosa succede in caso di omessa-tardiva consegna della CU al lavoratore? Ecco le sanzioni alle quali potrebbe andare incontro il datore di lavoro.
La sanzione alla quale potrebbe soggiacere il datore di lavoro, è la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 €, come da art. 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997.
Ad ogni modo, gli addetti ai lavori così come noi di Investire oggi, riteniamo che la tardività nella consegna, vada valutata rispetto al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si riportano i dati reddituali oggetto di C.