Qual è la durata dell’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività definitivamente?
L’erogazione dell’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se sono perfezionati tutti i requisiti richiesti fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero, ed esattamente:
- 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
- 65 anni e 7 mesi per le donne.
L’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività, è compatibile con la salvaguardia dalla Riforma Fornero: “Chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all’indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall’Inps (messaggio Inps 604/2015) ”.
Se invece: “ il richiedente risulti beneficiario di una delle disposizioni di salvaguardia per l’accesso alla pensione di anzianità, l’indennizzo potrà essere concesso, se ne sussistono le condizioni, fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia anche qualora il beneficiario presenti domanda di pensione di anzianità e diventi titolare del relativo trattamento in corso di godimento dell’indennizzo”.
In quale misura è erogato l’indennizzo a chi effettua la cessazione dell’attività?
La misura dell’indennizzo per chi cessa l’attività definitivamente, è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi nell’anno 2016, l’indennizzo sarà di poco superiore a 501,89 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale.
Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista:
- la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria;
- l’applicazione di trattenute sindacali;
- l’erogazione di trattamenti di famiglia.
Il periodo di godimento dell’indennizzo, per chi effettua la cessazione dell’attività definitamente, da computare nella gestione commerciante, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).