Qual è la durata dell’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività definitivamente?
L’erogazione dell’indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se sono perfezionati tutti i requisiti richiesti fino a tutto il mese in cui i beneficiari compiono le età per la pensione di vecchiaia sulla base dei nuovi requisiti Fornero, ed esattamente:
- 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
- 65 anni e 7 mesi per le donne.
L’indennizzo per chi effettua la cessazione dell’attività, è compatibile con la salvaguardia dalla Riforma Fornero: “Chi mantiene le vecchie regole pensionistiche ha diritto all’indennizzo sino alla prima data utile di decorrenza della pensione di vecchiaia indicata nella certificazione della salvaguardia comunicata dall’Inps (messaggio Inps 604/2015) ”.
In quale misura è erogato l’indennizzo a chi effettua la cessazione dell’attività?
La misura dell’indennizzo per chi cessa l’attività definitivamente, è pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Pertanto, per chi dovesse accedervi nell’anno 2016, l’indennizzo sarà di poco superiore a 501,89 euro ed è soggetto alla normale tassazione fiscale. Sulla liquidazione dell’indennizzo non è prevista:
- la concessione di interessi legali né rivalutazione monetaria;
- l’applicazione di trattenute sindacali;
- l’erogazione di trattamenti di famiglia.
Il periodo di godimento dell’indennizzo, per chi effettua la cessazione dell’attività definitamente, da computare nella gestione commerciante, è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione sia diretto (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, inabilità, assegno ordinario d’invalidità) sia indiretto (pensione ai superstiti) e non per la misura della pensione (Circolare Inps 20/2002).