Cessazione attività: guida per ottenere l’indennizzo

I commercianti che cessano definitivamente la propria attività hanno diritto a un indennizzo previsto da dlg n. 207/1996, la legge di Stabilità 2014 ha riaperto i termini per la concessione e la presentazione delle domande dell'indennizzo.
9 anni fa
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Quando l’indennizzo riconosciuto a chi effettua la cessazione dell’attività è incompatibile?

L’indennizzo è incompatibile se dopo la cessazione dell’attività si svolge un’attività di lavoro autonomo o subordinato. La corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si riprende l’attività lavorativa dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Quando l’indennizzo è compatibile con altri trattamenti?

L’indennizzo, riconosciuto per la cessazione dell’attività definitivamente, è compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio:

  • la pensione anticipata;
  • l’assegno ordinario d’invalidità;
  • la pensione d’inabilità;
  • assegno sociale.

Con riferimento alla pensione anticipata, l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso, anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commerciante (messaggio Inps 7384/2014).

Per quanto riguarda gli assegni sociali, l’Inps chiarisce: che per la compatibilità bisogna considerare, che la permanenza del diritto all’assegno sia subordinata alla condizione che il beneficiario non possegga redditi propri, salvo alcune esclusioni elencate tassativamente dalla legge tra cui non compaiono gli indennizzi, in altre parole possegga redditi d’importo inferiore a quello annualmente determinato dell’assegno sociale. Da ciò deriva che la percezione dell’indennizzo,  riconosciuto per la cessazione dell’attività definitivamente, comporta nella maggior parte dei casi, la revoca dell’assegno sociale ove sia superato il limite reddituale annuale.

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