Quando l’indennizzo riconosciuto a chi effettua la cessazione dell’attività è incompatibile?
L’indennizzo è incompatibile se dopo la cessazione dell’attività si svolge un’attività di lavoro autonomo o subordinato. La corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si riprende l’attività lavorativa dipendente o autonoma. Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Quando l’indennizzo è compatibile con altri trattamenti?
L’indennizzo, riconosciuto per la cessazione dell’attività definitivamente, è compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedente è titolare, sia diretti sia indiretti (Circolare Inps 20/2002) come ad esempio:
- la pensione anticipata;
- l’assegno ordinario d’invalidità;
- la pensione d’inabilità;
- assegno sociale.
Con riferimento alla pensione anticipata, l’Inps ha chiarito che il beneficio può essere concesso, anche se l’interessato ha già ottenuto la liquidazione della pensione anticipata o ha comunque raggiunto il requisito contributivo nella gestione commerciante (messaggio Inps 7384/2014).