Con la pubblicazione della legge di conversione del DL 115/2022, decreto Aiuti-bis, entrano in vigore le nuove regole in materia di cessione dei crediti 110 e alti bonus edilizi. Dunque, imprese, banche, ecc, una volta acquisito il credito dal contribuente, avranno meno responsabilità. Infatti, risponderanno di eventuali irregolarità del credito acquisito solo in caso di dolo o colpa grave. Non è ancora possibile sapere se questa novità produrrà effetti positivi, se faciliterà o meno la circolazione dei crediti edilizi. Si dovrà attendere almeno un mese.
A ogni modo, la fotografia sul mercato della cessione dei crediti edilizi, fatta dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, mette in evidenza come le banche abbiano rilevato crediti fiscali che complessivamente sono pari a 76.989.096.317€ (pratiche accettate+ pratiche in lavorazione) . Di fronte a una capienza fiscale complessiva “stimata” (nello specifico, a 5 anni) pari complessivamente a 81.157.913.737 €.
Dunque il portafoglio della banche è pieno, non sembrerebbe esserci spazio per nuovi crediti.
Tuttavia, è notizia fresca che molte banche stanno aprendo a nuove pratiche di cessione. L’accettazione è subordinata ad uno specifico compromesso. Vediamo di cosa si tratta.
Le ultime novità sulla cessione dei crediti 110 e altri bonus edilizi
La Legge di conversione del DL Aiuti-bis, limita la responsabilità dei cessionari ossia di chi acquista il credito da bonus 110 o altri bonus casa: bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecc.
In particolare, imprese e banche che prendono i crediti dal contribuente, pagheranno per un’eventuale illegittimità del credito, insieme al contribuente, solo in caso di dolo o colpa grave. Tale deroga vale soltanto per quei crediti rispetto ai quali vi è tutta la documentazione richiesta dalla legge. Facciamo riferimento a: visti di conformità, asseverazioni e attestazioni ex art.121 del DL 34/2020.
Attenzione, per quei crediti più datati, rispetto ai quali non c’era ancora una legge che prevedeva la suddetta documentazione, il cedente ossia il fornitore dei lavori, solo lui, è tenuto ad acquisirla, ora per allora (testo nuova norma).
Da qui, dovrà provvedere ad ottenere visto di conformità, asseverazioni e attestazioni.
Come farsi accettare la pratica? Il compromesso richiesto dalle banche
Mentre Poste Italiane detta nuovi tempi per la pratica, molte banche stanno suggerendo ai propri clienti ritirare le pratiche di cessione in essere e riferite a spese sostenute nel 2021. Ciò, sia ai fini del 110 sia per altri bonus edilizi. In particolare, le banche chiedono di rinunciare alla cessione per il totale del credito e di ripresentare la pratica solo per la rate residue. Le banche in cambio promettono la precedenza nella lavorazione della pratica di cessione nonché la possibilità di non presentare la documentazione già inviata con la prima richiesta.
Infatti, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2021, ha la possibilità:
- di fruire della prima rata di detrazione spettante(2021), indicandola nelle relativa dichiarazioni dei redditi, 730-2022 o modello Redditi per poi,
- cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
La cessione delle rate residue deve essere effettuata per il totale e non è revocabile.
In tal modo, le banche possono aprire a nuove pratiche di cessione.