Il trattamento Iva agevolato previsto dal D.L. Rilancio per i beni anti-covid può essere applicato anche per i beni accessori a quelli espressamente ammessi all’agevolazione per norma o per prassi. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 56 di oggi.
L’Iva agevolata per i beni anti-covid
Per l’acquisto di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da covid-19, il D.L. 34/2020, decreto Rilancio ha previsto un’aliquota Iva agevolata.
- fino al 31 dicembre 2020, opera un regime di esenzione Iva con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e,
- a partire dal 1° gennaio 2021, l’aliquota ridotta del 5 per cento.
Nello specifico, il regime di esenzione non pregiudica il diritto alla detrazione né pertanto, in qualità di operazione esente, influenza il calcolo del pro-rata di cui all’articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
Con la circolare n° 26/e del 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti sull’agevolazione in parola.
Iva agevolata beni anti-covid: la risposta 56 del 25 gennaio
Con la risposta n°56 di oggi, l’Agenzia delle entrate ha analizzato la possibile ammissione al trattamento Iva agevolato per beni quali:il coprisonda monouso per termometri timpanici e per i sensori per ossimetria cerebrale e somatica nonchè per i sensori a dito per pulsossimetri riutilizzabili e monouso.
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle entrate parte dal fatto che l’Iva agevolata/esenzione spetta anche per dispositivi medici, apparecchiature e prodotti medicali di elevata qualità, innovazione e tecnologia, tra cui gli ossimetri e i pulsossimetri. Tali beni rientrano tra la
strumentazione per diagnostica per Covid-19.
Da qui è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se il trattamento Iva di favore valga anche per i beni accessori rispetto ai dispositivi e alle apparecchiature espressamente ammesse all’agevolazione con la circolare n°26/E sopra citata.
Operazioni accessorie: cosa dice il decreto Iva?
Nella circolare n°26/e è stato evidenziato che sono ammessi al trattamento iva agevolato solo i beni espressamente richiami dal’art.124 del D.L. Rilancio. Tuttavia, coma da art.12 del DPR 633/1972, decreto Iva,
il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale.
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.
Ciò comporta che, i corrispettivi pagati per le operazioni accessorie rispetto a quella principale, concorrono comunque alla base imponibile dell’operazione principale. Anche se addebitate separatamente dal prezzo pattuito per l’operazione principale (articolo 78, paragrafo 1, lettera b), Direttiva IVA).
Da qui l’Agenzia richiama varie sentenze della Corte di Giustizia, con un comune denominatore ossia: la determinazione di un unico prezzo non è un elemento necessario al fine dell’unicità dell’operazione. Difatti, ciò che rileva è la finalità per la quale l’operazione è conclusa. Bisogna valutare se l’operazione accessoria integra quella principale, senza avere un fine autonomo.
Il parere dell’Agenzia delle entrate: iva beni accessori anti-covid
A livello di prassi, l’Agenzia delle entrate aveva chiarito che affinché un’operazione sia qualificata come accessoria e dunque benefici del trattamento Iva previsto per l’operazione principale ( risoluzioni del 3 ottobre 2008, n. 367/E; del 1° agosto 2008, n. 337/E; del 15 luglio 2002, n. 230/E, risposta del 3 giugno 2020, n.163) è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
- deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
- essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
- deve essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale.
Nella già citata circolare n°26/e, sul trattamento Iva agevolato di cui al decreto Rilancio, è stato affermato che:
al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 12 del Decreto IVA, il medesimo trattamento spetti anche alle operazioni accessorie alle cessioni dei beni individuati dall’articolo 124. …, al di fuori dei casi di applicazione del citato articolo 12, la cessione dei singoli pezzi di ricambio nonché dei beni accessori andrà valutata caso per caso, anche in sede di interpello.
Sulla base della ricostruzione fatta finora, secondo l’Agenzia il trattamento Iva agevolato spetta anche i beni accessori a quelli espressamente ammessi (per norma o per prassi) alle previsioni di cui al D.L. Rilancio.
Ad ogni mondo, ogni valutazione andrà fatta caso per caso.