Il decreto-legge n. 212/2023 ha profondamente riscritto il bonus barriere architettoniche 75%. Un beneficio fiscale (detrazione da spalmare in 5 quota annuali di pari importo) che, da quando introdotto, non è stato toccato da misure restrittive in merito alla chance di opzione per sconto in fattura e cessione del credito.
Il menzionato decreto, invece, adesso interviene limitandolo sia nella tipologia di lavori ammessi sia nella possibilità di optare per una delle citate strade. Questo non significa che l’opzione per lo sconto o la cessione viene vietata a tutto campo.
Significa solo che il legislatore ha detto stop ma allo stesso tempo ha previsto alcune deroghe. E in alcuni casi tali deroghe sono legate alla data di presentazione del titolo abilitativo o alla data di inizio lavori.
Cosa cambia per i lavori
Con il decreto in commento, il legislatore non è intervenuto sul termine in vigore del bonus barriere 75% e nemmeno sui limiti di spesa ammessi. Quindi, resta fermo che il beneficio fiscale si applica su spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Deve trattarsi di spese per interventi finalizzati dall’eliminazione/superamento barriere architettoniche.
In dettaglio, deve trattarsi di lavori che rispettano i requisiti tecnici di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. E qui, interviene il decreto n. 212/2023, stabilendo che per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023, tali requisiti devono essere certificati da asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Lo stesso decreto, rispetto al passato, limita il beneficio solo a spese riconducibili a lavori aventi ad oggetto scale, rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Dunque, non più qualsiasi lavoro che rispetti i requisiti di cui al decreto ministeriale sopra indicato (l’elenco esemplificativo dei lavori ammessi al bonus barriere 75%, prima del decreto-legge n. 212/2023, è nella Circolare n. 17/E del 2023). Anche tale novità entra in gioco dalle spese sostenute dal 30 dicembre 2023.
Bonus barriere 75%, sconto e cessione legati alla data lavori
Veniamo alla possibilità di opzione per sconto in fattura e cessione del credito. Il bonus barriere 75% non era stato interessato in alcun modo dallo stop già deciso dal legislatore per gli altri bonus edilizi (decreto-legge n. 11/2023).
Adesso le cose cambiano. Si stabilisce che dal 30 dicembre 2023, anche per il 75% non si potrà più fare opzione per sconto o cessione. A ogni modo le due opzioni sono ancora possibili laddove trattasi di lavori per i quali prima della suddetta data risulti presentato il titolo abilitativo. Tuttavia, se trattasi di lavori in edilizia libera, le due strade sono ancora percorribili se prima del 30 dicembre 2023
- siano già iniziati i lavori;
- oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
A prescindere poi dalla data del titolo abilitativo o inizio lavori, le due opzioni sono ancora possibili in caso di condominio, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. Ammesse anche le per persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che tale abitazione si quella “principale” e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (non si applica questo requisiti se nel nucleo familiare c’è un disabile).
Riassumendo…
- il nuovo decreto bonus edilizi (decreto-legge n. 212/2023) interviene anche sul bonus barriere architettoniche 75%
- si restringe il campo di applicazione dello sconto in fattura e cessione del credito
- ad esempio, in alcuni casi, lo sconto in fattura bonus barriere 75% e la cessione del credito sono limitati ad alcune condizioni riferite alla data del titolo abilitativo o quella di inizio lavori.