Cessione bonus edilizi: congruità delle spese con quali prezzari?

In attesa del decreto del Ministro della transizione ecologica, i tecnici abilitati fanno riferimento ai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
3 anni fa
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Ai fini delle opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito dei vari bonus edilizi, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute. Dunque, il tecnico deve attestare che le spese sostenute per quell’intervento non sono spropositate ma adeguate rispetto ai lavori effettuati.

Detto ciò, manca ancora il decreto che individua i prezzari che possano permettere al tecnico di attestare la congruità delle spese.

In attesa dell’adozione del decreto, quali sono i prezzari da utilizzare?

Ecco in chiaro quello che c’è da sapere.

A rischiare non è solo il tecnico ma anche il contribuente.

L’attestazione della congruità delle spese

Dopo l’intervento del D.L. 157/2021, c.d decreto “Antifrode”, l’obbligo di visto di conformità è stato esteso anche anche alle comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito riguardanti i bonus edilizi diversi dal superbonus. Prima che fosse adottato il decreto, l’obbligo riguardava solo il superbonus 110.

Inoltre, agli altri bonus edilizi, è stato esteso anche l’obbligo di asseverazione della congruità delle spese sostenute. A differenza del superbonus, per gli altri bonus edilizi (bonus ristrutturazione, bonus facciate cc), l’asseverazione riguarda solo le spese non i requisiti tecnici dell’intervento.

Attenzione però, con una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che resta ovviamente, fermo il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificamente previsti per la fruizione delle agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus.

Ad esempio,

per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2020 (requisiti) nel caso di interventi effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, ovvero, dal decreto interministeriale 19 febbraio 2007 per quelli iniziati in data antecedente.

Rimanendo sull’asseverazione della congruità delle spese, sulla base di quali prezzari il tecnico deve procedere all’asseverazione?

La congruità delle spese e i prezzari da utilizzare

Ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi, il D.

L. “Antifrode” dispone che bisogna fare riferimento ai prezzari individuati dal D.M. 6 agosto, decreto Requisiti, nonche’ ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

Il D.M. 6 agosto riguarda però solo gli interventi di risparmio energetico. Per tutti gli altri bonus invece, nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica di cui al comma 13-bis dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la congruità delle spese è determinata facendo riferimemto, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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