Lo scorso anno ho effettuato dei lavori di ristrutturazione detraibili al 50%; quest’anno, nel 730/2020, ho beneficiato della prima quota di detrazione; ne residuano altre 9.
A tal proposito, in virtù delle previsioni di cui al decreto rilancio, posso cedere le quote residue alla mia banca di fiducia?
Il super bonus al 110%
lL D.L. 34/2020, decreto rilancio, con l’art.119 ha introdotto delle detrazioni fiscali del 110%. L’Agenzia delle entrate le ha definite “superbonus”.
In particolare, Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
L’aliquota massima spetta per gli interventi effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Se collegati agli interventi precedenti, la detrazione maggiorata spetta anche per:
- interventi di efficientamento energetico ordinari;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’opzione per lo sconto e la cessione
Il super bonus al 110% possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.
Fino a copertura dell’imposta dovuta anno per anno.
In alternativa alla detrazione, il contribuente può optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Se il contribuente opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
In pratica, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.
Cessione anche per le quote residue: solo con lavori pagati dal 1° luglio 2020
Come da circolare, Agenzia delle entrate, n° 24/e 2020, la cessione può essere disposta anche:
- sulla base delle rate residue di detrazione e
- non ancora fruite.
In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Da qui, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020, può ad esempio:
- scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante(2020-2021),
- indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi,
e cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.
Tuttavia, la possibilità di cessione o sconto per i lavori i ristrutturazione riguardo solo le spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Così il comma dell’art.121 del D.l. 34/2020, “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante (…).
Nel suo caso non sarà possibile cedere le rate residue di detrazione.