Nel caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le spese per i lavori di ristrutturazione che ammettono al bonus del 50%, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Cosa succede se l’erede dimentica di inserire la rata di detrazione nel 730? E’ possibile presentare una dichiarazione integrativa?
Ecco come recuperare la rata della detrazione non inserita in dichiarazione dei redditi.
Il bonus ristrutturazione in caso di decesso dell’avente diritto
In base alle indicazioni da ultimo ribadite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 7/E 2021:
- in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (Rileva dunque la disponibilità dell’immobile), anche se non è adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.1);
- la quota di detrazione di un determinato anno può essere detratta dall’erede che al 31 dicembre dello stesso anno aveva la disponibilità dell’immobile;
- se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 2);
- se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo non avendone più gli altri la disponibilità.
E’ possibile un solo trasferimento della detrazione.
Nel senso che, in caso di decesso dell’erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede (Risposta n° 612 del 20 settembre 2021.
E’ possibile recuperare la rata non inserita in dichiarazione dei redditi
Cosa succede se l’erede dimentica di inserire la rata di detrazione nel 730? E’ possibile presentare una dichiarazione integrativa?
La risposta è affermativa, il contribuente potrà presentare apposita dichiarazione integrativa ricorrendo al modello Redditi.
Nello specifico, contribuente può presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria in cui andava indicata la rata della detrazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del Dpr n. 322/1998.
Attenzione, ai sensi del c.8 bis art.2 del DPR 322/1988:
- i crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa presentata entro l’anno possono essere utilizzati già a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del dichiarativo, al contrario,
- i crediti emergenti dalla dichiarazione ultrannuale, potranno invece essere utilizzati, se non richiesti a rimborso, in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.
Difatti, con la dichiarazione integrativa, è possibile recuperare la rata della detrazione non indicata nella dichiarazione dei redditi di competenza.