Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 di giovedì 25 marzo 2021, del D.M. 10 febbraio 2021, sono confermate, anche per quest’anno d’imposta 2021, le percentuali di compensazione IVA (previste con il D.M. 26 gennaio 2016) applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina. Queste, pertanto, restano ferme a:
- 7,65% per bovini, compresi i bufali
- 7,95% per gli animali vivi della specie suina.
A questo proposito volgiamo ricordare che con la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il legislatore ha previsto che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle suddette specie potessero essere elevate, per ciascuna delle suddette annualità in misura non superiore:
- al 7,7% per le e cessioni di animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo,
- all’8% per le cessioni di animali vivi della specie suina.
La manovra di bilancio 2021 ha poi confermato tale possibilità anche per l’anno 2021 (vedi anche Percentuali compensazioni IVA carni bovine e suine: novità in arrivo?).
Percentuali compensazione IVA per cessioni di bovini e suini: nessuna conseguenza per il ritardo
Anche se la pubblicazione del decreto 2021 è avvenuta il 25 marzo 2021 (quindi in ritardo rispetto al 31 gennaio entro cui andava emesso), le percentuali di compensazione hanno efficacia dal 1° gennaio di questo stesso anno.
Ciò, tuttavia, non porta nessuna conseguenza per i contribuenti interessati, poiché come detto le percentuali sono confermate nella stessa misura dello scorso anno. Dunque, nessun problema laddove ci siano stati allevatori che ne abbiano già tenuto conto nelle liquidazioni periodiche Iva effettuate nei mesi precedenti.
Cessione bovini e suini: un esempio di liquidazione IVA
Per comprendere il funzionamento del meccanismo di compensazione IVA in commento, le citate percentuali servono a calcolare l’ammontare dell’IVA detraibile per i produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’articolo 34 del dpr 633/72 (decreto IVA).
Per tale categoria di contribuenti, infatti, l’IVA è applicata al cliente con l’aliquota prevista per il tipo di cessione effettuata e la detrazione dell’imposta (sugli acquisti) è determinata in misura pari alle menzionate misure di compensazione (applicate all’ammontare imponibile delle cessioni).
Esempio:
Si supponga che la cessione di suini avvenga ad un importo di 10.000 euro + IVA. Per tali cessioni l’aliquota IVA prevista è del 10% (tabella A, parte III allegata al dpr 633/1972). Pertanto, in questo caso l’acquirente pagherà all’allevatore l’importo di 10.000 + IVA 10% (ossia 10.000 euro + 1.000 euro = 11.000 euro).
L’IVA detraibile per l’allevatore sarà data applicando all’imponibile (11.000) la percentuale di compensazione del 7,95%. Quindi:
- IVA detraibile = (11.000 x 7,95%) = 874.50
- IVA dovuta dall’allevatore in sede di liquidazione = (1.000 – 874,50) = 125,50
Per chi applica questo regime, dunque, l’IVA assolta sugli acquisti non rileva ai fini della liquidazione periodica, ma ciò che rileva è la citata percentuale di compensazione.
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