Cessione crediti, controlli antifrode non solo per i bonus casa: ecco l’elenco completo

L’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni la comunicazione di cessione del credito non solo per i bonus casa
3 anni fa
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I controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate volti a contrastare le frodi nel campo delle agevolazioni fiscali, ed in particolare nelle ipotesi di cessione del credito, non interessano solo i bonus casa (bonus ristrutturazione, bonus facciate, ecobonus ordinario, bonus 110%, ecc.) ma anche altri bonus.

Vediamo quali.

Cosa prevede il decreto contro le frodi per la cessione del credito

Il decreto – legge n. 157 del 2021, c.d. decreto contro le frodi fiscali, entrato in vigore il 12 novembre 2021, stabilisce che, l’Agenzia delle Entrate entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Se, dal controllo preventivo, i rischi risultano confermati, la comunicazione di cessione del credito non si considera effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione stessa.

Laddove, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione (30 giorni), la cessione del credito produce gli effetti previsti.

Elenco bonus soggetti a controllo preventivo

I controlli preventivi nel campo della cessione del credito previsto dal citato decreto contro le frodi fiscali, riguarda i bonus di cui agli art. 121 e 122 di cui al decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2021), quindi:

  • i bonus casa (art. 121 decreto Rilancio)
  • altri bonus che prevedono la possibilità di cessione del credito (art. 122 decreto Rilancio), ossia:
    • credito d’imposta per negozi e botteghe
    • tax crediti per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
    • bonus sanificazione e bonus adeguamento ambienti di lavoro.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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In redazione arrivano quesiti in merito al bonus prima casa under 36 introdotta dal decreto Sostegni bis. In uno degli ultimi ci è chiesto se l’agevolazione si applica, ad esempio, anche laddove oggetto dell’atto stipulato dal notaio sia la costituzione del diritto di usufrutto e nuda proprietà. Diamo, quindi, risposta ai nostri lettori. Il bonus prima casa under 36 Il decreto Sostegni bis, ha introdotto il c.d. bonus prima casa under 36. Si tratta di agevolazioni fiscali riconosciute a giovani che rispettano determinati requisiti reddituali ed anagrafici e che acquistano un immobile destinato a “prima casa”. In dettaglio, il beneficio consiste: nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale nel riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA (in caso di acquisto soggetto a tale imposta) nell’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. I requisiti anagrafici e reddituali Il bonus prima casa under 36, come detto si applica solo laddove siano rispettati determinati requisiti in capo al giovane acquirente. In dettaglio questi, deve, congiuntamente: avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui non aver compiuto il 36° anno di età nell’anno in cui è stipulato l’atto di acquisto della “prima casa” rispettare in capo a se i requisiti per l’applicazione dell’agevolazione prima casa previsti dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR (Testo Unico Imposta di Registro). Tipologia di atti ammessi al bonus prima casa under 36 Le agevolazioni in commento si applicano a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà) ed a tutti quelli comportanti il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (quindi, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione (Circolare n. 12/E del 2021). Dunque, il bonus prima casa under 36, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti, è ammesso anche laddove oggetto dell’atto notarile sia la costituzione di usufrutto e nuda proprietà. Il legislatore, comunque, stabilisce un intervallo temporale in cui deve essere stipulato l’atto. In particolare le agevolazioni qui in commento, secondo la norma di cui al decreto Sostegni bis, si applicano agli atti stipulati nel periodo 26 maggio 2021 – 30 giugno 2022 (la legge di bilancio 2022 dovrebbe prorogare al 31 dicembre 2022). Potrebbero anche interessarti: Agevolazioni prima casa under 36: se il mutuo lo pagano i genitori cosa succede? Bonus prima casa under 36, le regole in caso di acquisto cointestato
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