Con l’ok del Senato, è convertito in legge il c.d. decreto energia (decreto – legge n. 17 del 2022). Diventa, dunque, ufficiale anche la possibilità della quarta cessione crediti nell’ambito dei bonus edilizi (ristrutturazione, econbonus, superbonus 110%, ecc.).
Allo stesso tempo le disposizione individua specificamente i soggetto verso cui è possibile il quarto trasferimento.
La regola delle tre cessioni crediti
Ricordiamo che, prima della conversione in legge del decreto energia, dopo vari interventi, il legislatore aveva eliminato la possibilità di cessione crediti a cascata.
- il committente i lavori può cedere il credito all’impresa o chiunque altro (prima cessione)
- l’impresa o chiunque altro abbia acquisito il credito derivate dalla prima cessione può utilizzare il credito in compensazione o cederlo ulteriormente (secondo trasferimento) ma solo verso questi determinati soggetti
- banche
- altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
- chi acquista il credito dalla seconda cessione può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente (terza cessione) ma solo verso questi soggetti:
- banche
- altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia
- imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
- infine, chi acquista il credito derivante dalla terza cessione potrà solo utilizzarlo in compensazione (non può essere più ceduto).
Il MEF, in una recente risposta ad interrogazione parlamentare, ha aggiunto ai menzionati soggetti anche le Sgr (società di gestione e risparmio); le Sicav (società di investimento a capitale variabile); le Sim (società di intermediazione mobiliare) e le Sicaf (società di investimento a capitale fisso).
La novità della quarta cessione è ufficiale
Ora, con il decreto energia, come convertito in legge, si introduce la possibilità di un quarto trasferimento, oltre ai tre già consentiti.
Per tale ulteriore chance, tuttavia, sarà ammesso solo il trasferimento da una banca a un soggetto con il quale la banca stessa abbia stipulato un contratto di conto corrente. Quindi, chi prende il credito deve essere un correntista della banca.
La novità si applica con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
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