Cessione credito 110% nel condominio: è richiesta una delibera apposita?

I condòmini possono agire in autonomia senza che sia necessaria alcuna delibera.
4 anni fa
3 minuti di lettura

Nel condominio in cui vivo con la mia compagna stiamo valutando la possibilità di effettuare degli interventi di cappotto termico per i quali potremmo beneficiare della detrazione al 110%; considerata la possibilità di cedere la stessa sotto forma di credito d’imposta, mi chiedevo se tale possibilità è subordinata ad apposita delibera da parte dell’assemblea condominiale.

Il super bonus al 110%

Le detrazioni al 110% sono state introdotte con il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio. In particolare, sono state inserite all’art.

119.

 

Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Difatti, tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

 

Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.

L’opzione per lo sconto o la cessione del credito d’imposta

Le detrazioni fiscali eco bonus e sisma bonus 110% possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.

 

In alternativa, il contribuente può optare:

 

  • per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
  • per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Laddove si opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti.

Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Difatti, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti. Ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:

 

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di  commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc,  sono state definite con il Provvedimento  dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.

 

Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.

La cessione per i singoli condòmini

Il condòmino può cedere:

 

 

Anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

 

Difatti, l’opzione da parte del singolo condòmino non è vincolato a delibera alcuna.

 

Naturalmente la scelta è da comunicare all’Amministratore di condominio.

 

Nella già citata circolare 24/e è stato messo in evidenza che,  per interventi sulle parti comuni degli edifici:

 

  1. non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
  2. alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione,
  3. mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Difatti, i singoli condòmini possono agire in autonomia optando per la detrazione, per il credito d’imposta o per la cessione dello stesso.

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto è necessario acquisire:

 

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

 

Su tale ultimo punto, l’asseverazione è necessaria anche per coloro che decidono di beneficare direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi.

 

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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