Nel condominio in cui vivo con la mia compagna stiamo valutando la possibilità di effettuare degli interventi di cappotto termico per i quali potremmo beneficiare della detrazione al 110%; considerata la possibilità di cedere la stessa sotto forma di credito d’imposta, mi chiedevo se tale possibilità è subordinata ad apposita delibera da parte dell’assemblea condominiale.
Il super bonus al 110%
Le detrazioni al 110% sono state introdotte con il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio. In particolare, sono state inserite all’art.
Nello specifico, sono agevolati gli interventi di:
- isolamento termico sugli involucri degli edifici;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Difatti, tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.
Inoltre, se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i generi interventi c.d. “trainati”:
- gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
- installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR);
- colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici.
Ad ogni modo, chiarimenti specifici sono stati forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/e.
L’opzione per lo sconto o la cessione del credito d’imposta
Le detrazioni fiscali eco bonus e sisma bonus 110% possono essere scaricati dalle tasse in 5 quote annuali di pari importo.
In alternativa, il contribuente può optare:
- per un contributo, sotto forma di sconto praticato dal fornitore dei lavori (se da il consenso);
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facolta’ di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Laddove si opta per lo sconto, il fornitore lo recupero sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in F24 o ulteriormente cedibile ad altri soggetti.
Ad ogni modo, la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi di commercialisti, ragionieri, periti commerciali ecc, sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate datato 8 Agosto 2020.
Ancora, l’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110% , non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
La cessione per i singoli condòmini
Il condòmino può cedere:
- l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile,
- o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio.
Anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Difatti, l’opzione da parte del singolo condòmino non è vincolato a delibera alcuna.
Naturalmente la scelta è da comunicare all’Amministratore di condominio.
Nella già citata circolare 24/e è stato messo in evidenza che, per interventi sulle parti comuni degli edifici:
- non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;
- alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione,
- mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Difatti, i singoli condòmini possono agire in autonomia optando per la detrazione, per il credito d’imposta o per la cessione dello stesso.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto è necessario acquisire:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus;
- l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.
Su tale ultimo punto, l’asseverazione è necessaria anche per coloro che decidono di beneficare direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi.