Il decreto Aiuti bis è stato definitivamente convertito in legge. Con esso arrivano novità in tema di responsabilità nella cessione del credito nell’ambito dei bonus edilizi.
Per capire la portata di quanto c’è di nuovo, bisogna ricostruire cosa il legislatore prevede fino ad adesso.
In particolare, sulla base dei continui interventi legislativi rivolti a contrastare le frodi nel campo del bonus casa, oggi le cessioni del credito sono limitate ad un numero massimo di 4. La regola stabilisce quanto riportato nei due seguenti esempi.
Esempio (Cessione del credito)
Giovanni (committente) realizza lavori da bonus ristrutturazione. Questi, invece che goderne nella forma della detrazione fiscale, opta per la cessione del credito. Cede il credito all’impresa che ha fatto i lavori (prima cessione).
L’impresa a sua volta può utilizzare questo credito in compensazione o cederlo nuovamente. In questo caso, tuttavia, la cessione può essere fatta solo verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (seconda cessione).
Chi prende il credito proveniente dal secondo trasferimento può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi, solo però a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (terza cessione).
Se chi acquisisce il credito proveniente dalla terza cessione è una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, questa potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente ma solo a soggetti partita IVA correntisti con la banca stessa ovvero con la banca capogruppo (quarta cessione).
Chi acquisisce il credito proveniente dalla quarta cessione potrà solo utilizzarlo in compensazione mentre NON potrà ulteriormente cederlo.
Esempio (Sconto in fattura)
Marco (committente) realizza lavori da bonus facciate. Questi, invece che goderne nella forma della detrazione fiscale, opta per lo sconto in fattura da parte del fornitore che ha eseguito i lavori. Il fornitore a fronte dello sconto matura il credito d’imposta che può utilizzare in compensazione o cedere a terzi.
Il fornitore decide di cedere il credito ad altra impresa (prima cessione). L’impresa che ha acquisito il credito a sua volta può utilizzarlo in compensazione o cederlo nuovamente. In questo caso, tuttavia, la cessione può essere fatta solo verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (seconda cessione).
Chi prende il credito proveniente dal secondo trasferimento può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente a terzi, solo però a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (terza cessione).
Se chi acquisisce il credito proveniente dalla terza cessione è una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, questa potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente ma solo a soggetti partita IVA correntisti con la banca stessa ovvero con la banca capogruppo (quarta cessione).
Chi acquisisce il credito proveniente dalla quarta cessione potrà solo utilizzarlo in compensazione mentre NON potrà ulteriormente cederlo.
Detto ciò, comunque, c’è da segnalare che la cessione del credito a terzi è avvenuta con falsa partenza (solo poche banche oggi si sbilanciano ad accettare le pratiche).
Cessione del credito con responsabilità solidale del cessionario
Inizialmente, l’art. 121 del decreto Rilancio (decreto – legge n. 34 del 2020) prevedeva che, nell’ipotesi in cui dai controlli del fisco venisse fuori che il bonus casa non spetti, il primo responsabile resta il proprietario dell’immobile che ha fatto i lavori. L’Amministrazione finanziaria si rivolgerà a lui per recuperare la somma ricevuta (anche a seguito di cessione del credito) e per applicare le sanzioni previste.
Allo stesso tempo, tuttavia, stabiliva una responsabilità in solido dei cessionari (ossia di coloro che acquisiscono il credito derivante dalla cessione). Responsabilità in solido, tuttavia, solo in caso di concorso in violazione. S questo punto l’Agenzia delle Entrate interveniva con la Circolare n.
La novità: responsabilità in solido solo per dolo o colpa grave
Ora, l’art. 33 ter del decreto Aiuti bis (come convertito in legge) interviene. In particolare fermo restando che il primo a cui il fisco si rivolgerà per il recupero delle somme è il committente, si stabilisce che la responsabilità in solido dei cessionari scatta solo in caso di dolo o colpa grave. Quindi, ad esempio, solo laddove anche nel cessionario sia riscontrata la volontà “cosciente” di violare la legge.
Ovviamente il dolo o la colpa grave devono essere accertate da chi è chiamato a controllare, ossia l’Agenzia delle Entrate. E proprio da quest’ultima ora ci si attende una nuova circolare di chiarimenti su come e quando verrà a configurarsi il “dolo o la colpa grave”.
Intanto, dopo le elezioni del 25 settembre 2022, si attende la formazione del nuovo Governo. Il partito vincente è quello di Fdi (Fratelli d’Italia) capeggiato dalla Meloni. E in un nostro precedente articolo ci siamo dedicati proprio a cosa aveva promesso Giorgia Meloni sulla cessione del credito sospesa.