Ancora pochissimi giorni per regolarizzare l’omessa comunicazione dell’opzione di cessione del credito effettuata nell’ambito dei bonus edilizi. La chance offerta dall’Agenzia delle Entrate per rimediare alla violazione è in scadenza il 30 novembre 2022, ossia la stessa data in cui scade l’invio della Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021).
La cosa interessa in particolar modo quei committenti che, avendo optato per la cessione del credito, non hanno inviato la relativa comunicazione all’Amministrazione finanziaria entro il 29 aprile di questo stesso anno.
Per comprendere, occorre fare un passo indietro e ricordare che i bonus casa (bonus ristrutturazione, ecobonus, superbonus, ecc.) sono benefici da godere come detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e da spalmare in quote costanti su più anni.
In luogo della detrazione fiscale, il legislatore ammette la possibilità di optare per:
- sconto in fattura accordato dall’impresa che esegue i lavori. A fronte di ciò quest’ultima matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione oppure cedere a terzi
- oppure cessione del credito a terzi soggetti (inclusa l’impresa stessa che fa i lavori). Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
La scadenza del 29 aprile 2022
La citata opzione per sconto o cessione del credito, ai fini del perfezionamento dell’operazione, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.
Tale adempimento, secondo la regola generale è da farsi entro il 16 marzo dell’anno successivo al sostenimento della spesa che dà diritto allo sgravio fiscale. Se poi la cessione del credito interessa le rate di detrazione successive, la comunicazione è da farsi entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine del 16 marzo è stato prorogato al 29 aprile 2022.
La remissione in bonis nella cessione del credito
Per chi, entro il 29 aprile scorso, ha omesso di fare la comunicazione di opzione sconto in fattura o cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha permesso l’applicazione della c.d. remissione in bonis. Questa possibilità è stata sancita nella Circolare n. 33 del 2022.
In sostanza, si può rimediare alla dimenticanza, inviando la comunicazione adesso entro il 30 novembre 2022 e pagando contestualmente una sanzione di 250 euro (codice tributo 8114 – Risoluzione n. 58/E dell’11 ottobre 2022).
Ad ogni modo affinché si possa beneficiare di questa remissione in bonis, è altresì necessario che il contribuente:
- abbia tutti i requisiti per godere della detrazione fiscale oggetto di sconto o cessione del credito
- abbia avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (ad esempio c’è l’accordo scritto di cessione credito con data antecedente il 29 aprile 2022, ossia la scadenza ordinaria per l’invio della comunicazione).
Non devono, inoltre, essere iniziate già attività di controllo in merito alla spettanza del beneficio fiscale.
Ricordiamo anche che:
- il termine del 30 novembre 2022 è anche la scadenza della Dichiarazione redditi 2022 (anno d’imposta 2021). Se questa scadenza è prorogata, di conseguenza deve ritenersi prorogato anche il termine ultimo per la remissione in bonis in commento
- la sanzione di 250 euro non è compensabile con eventuali crediti d’imposta (Circolare Agenzia Entrate n. 38/E del 2012).