In attesa di capire se il nuovo Governo che si andrà a formare, con alla guida Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia è stato il partito vincente) e, quindi, di capire quali saranno le sorti del superbonus e altri bonus edilizi, ad oggi la cessione del credito è ferma ad un numero massimo di 4.
In pratica, il committente (ossia chi decide di fare i lavori sulla casa) può, in luogo della detrazione fiscale, optare per:
- sconto in fattura (da parte dell’impresa che fa i lavori, la quale poi matura un credito d’imposta che può utilizzare in compensazione o cedere a terzi)
- oppure per cessione del credito (la cessione può essere fatta all’impresa che fa i lavori o anche a terzi soggetti. Chi acquisisce il credito può utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente).
Quando, si mette in moto la cessione del credito, tuttavia, ci sono da considerare le limitazioni imposte dalla legge al fine di contrastare le frodi.
Cessione del credito, la situazione attuale
Supponiamo che il committente i lavori decide di optare per la cessione del credito. In particolare il credito è ceduto all’impresa che effettua i lavori (prima cessione). L’impresa che ha acquistato il credito a sua volta può decidere di:
- utilizzarlo in compensazione
- oppure cederlo ulteriormente (seconda cessione). Questa seconda cessione, tuttavia, può essere fatta solo verso verso banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.
Chi prende il credito proveniente dal secondo trasferimento può
- utilizzarlo in compensazione
- cederlo ulteriormente a terzi, ma solo a banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni (terza cessione).
Laddove chi acquista il credito proveniente dalla terza cessione è una banca o una società appartenente ad un gruppo bancario, questa potrà utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente. Tale quarta cessione è però ammessa solo verso soggetti partita IVA correntisti della banca stessa ovvero con della banca capogruppo.
Infine chi prende il credito proveniente dalla quarta cessione NON potrà cederlo ulteriormente ma potrà solo utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi.
Cosa si può compensare
Chi acquisisce il credito proveniente da una cessione, potrebbe avere convenienza a tenerlo per se e non cederlo ulteriormente a terzi. Ciò si verifica maggiormente nel caso in si hanno abbastanza tributi da poter compensare.
Questo l’elenco delle imposte e tasse che si possono compensare nel Modello F24 di versamento:
- IVA
- IRPEF
- IRES
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’IVA
- IRAP
- addizionali regionali dell’IRPEF
- IMU e Tassa sui rifiuti (Tari)
- contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
- premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- interessi previsti in caso di pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS.
A volte però potrebbe anche accadere che chi acquisisce il credito, semplicemente, è costretto a tenere il credito per se in quanto non trova a chi poterlo cedere ulteriormente.