Tra attese e speranze di riapertura da parte del governo che ha sancito lo stop, dal 17 febbraio 2023, per lo sconto in fattura o cessione del credito nel campo dei bonus edilizi, ci sono due sgravi fiscali che restano indifferenti di fronte a questa decisione.
Intanto, ricordiamo che, con il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, l’esecutivo, con una decisione a sorpresa, ha deciso di risolvere drasticamente il problema di queste operazioni alternative alla detrazione fiscale.
La fine dello sconto e cessione del credito, decorrenza e deroghe
In sintesi, il provvedimento stabilisce che, dal 17 febbraio 2023, l’unica strada percorribile per godere dei bonus casa è quella della detrazione fiscale in dichiarazione redditi.
Sono però salvate alcune ipotesi. Lo sconto e la cessione, infatti, restano possibili per quei lavori a fronte dei quali il relativo titolo abilitativo (CILA, CILAS, ecc.) risulta presentato entro il 16 febbraio 2023. Per i lavori in edilizia libera, le due opzioni sono ancora possibili se i lavori sono iniziati entro il 16 febbraio 2023.
A fronte di interventi edilizi sul condominio, per far sì che lo sconto o la cessione siano ancora ammessi è anche necessario che la delibera di approvazione dei lavori abbia data antecedente il 17 febbraio 2023.
I due bonus indifferenti allo stop
La fine della cessione del credito e sconto in fattura interessa tutti i bonus casa, tranne due. Ma a questi due non interessa in quanto per loro non è mai iniziata. Ci riferiamo a:
Il primo si concretizza in una detrazione fiscale del 50% (da spalmare in 10 anni) riconosciuta a fronte di spese sostenute per acquisto di mobili ed elettrometrici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La particolarità di questo beneficio fiscale è che spetta solo laddove, quindi, si ristruttura anche la casa.
Il bonus verde è una detrazione fiscale del 36% (da spalmare in 10 anni) riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori finalizzati alla sistemazione del verde di casa o condominiale.
Sconto e cessione del credito: bonus ammessi ed esclusi
Come detto, entrambi i menzionati bonus, si sostanziano in una detrazione fiscale. Una del 50% e l’altra del 36%.
In entrambi i casi, lo sgravio si spalma in 10 anni. In parole povere una percentuale di spesa sostenuta si recupera in 10 anni. Per loro, il legislatore non ha mai previsto la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o cessione del credito.
Cose diversa, invece, per gli altri bonus casa, ossia:
- bonus per il recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione);
- ecobonus ordinario;
- sismabonus ordinario;
- superbonus;
- bonus facciate;
- bonus barriere architettoniche 75%;
- bonus colonnine di ricarica.
Dunque, lo stop imposto con il decreto del 16 aprile 2023, interessa questi di cui all’elenco appena esposto.