La possibilità di optare ancora per lo sconto in fattura o cessione del credito nei bonus edilizi dipende dal tipo di bonus e dal verificarsi di alcuni requisiti.
A prevedere le deroghe è il decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023 (c.d. decreto cessioni). Lo stesso decreto che ha detto basta alla possibilità delle due opzioni nel campo dei bonus edilizi. Uno stop che opera dal 17 febbraio 2023.
La possiamo definire la mazzata finale per il comparto edilizio. Molti proprietari di casa, infatti, avevano riposto proprio nello sconto in fattura e cessione del credito la loro fiducia per ristrutturare le proprie abitazioni.
Adesso, invece, bisogna accontentarsi della sola possibilità di detrazione fiscale in dichiarazione redditi. Una detrazione che si spalma in più anni d’imposta. Quindi, un recupero non immediato della spesa sostenuta.
Cessione del credito, i requisiti nel superbonus
Come detto, il medesimo decreto cessioni ha, comunque, previsto dei casi in cui l’opzione per la cessione del credito e sconto in fattura nei bonus edilizi è ancora possibile. Le ipotesi sono diverse e i requisiti possono dipendere dalla tipologia di lavoro o anche dalla qualifica del committente i lavori (ossia colui che commissione i lavori all’impresa).
Se trattasi di spese riferite a lavori ammessi al superbonus, l’opzione è ancora ammessa purché, con riferimento agli interventi trainanti, al 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi di lavori fatti su edifici condomìniali
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Gli altri bonus edilizi
Laddove, invece, trattasi di lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal superbonus, l’opzione per sconto in fattura e cessione del credito è ancora possibile a condizione che al 16 febbraio 2023:
- se sono lavori NON in edilizia libera, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo
- ovvero, se trattasi di lavori in edilizia libera
- siano già iniziati i lavori stessi
- oppure nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui al 17 febbraio 202314 non risultino versati acconti, serve l’attestazione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 16 febbraio 2023, o entro detta data.
Cessione del credito, gli componenti della tabella “ammessi”
Ci sono poi degli interventi edilizi per i quali è ancora possibile fare l’opzione per lo sconto in fattura e cessione del credito senza alcuna condizione in merito alla data del titolo abilitativo ovvero a quella di inizio lavori.
- lavori ammessi al bonus barriere architettoniche 75%
- lavori edilizi in cui la figura del committente rientri tra le seguenti:
- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- ONLUS
- ODV (organizzazioni di volontariato)
- APS (associazioni di promozione sociale).
Tranne nel caso di bonus barriere architettoniche 75%, l’unico richiesto per gli altri soggetti di cui al predetto elenco è che risultino già esistenti al 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto cessioni).